Descrizione
Ai sensi della Delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR), tutti gli enti gestori sono tenuti a pubblicare sui propri siti internet dei contenuti informativi minimi obbligatori (trasparenza del servizio) al fine di diffondere la conoscenza e la trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza.
L’allegato “A” alla succitata delibera disciplina l’obbligo di trasparenza.
3.1.A Gestori del servizio
Gestore raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento strade:
APRICA SPA
Via Lamarmora 230
25124, Brescia (BS)Partita IVA: 00802250175
in raggruppamento temporaneo di imprese con:
Docks Lanterna SPA
Via Corsica, 21/6A
16128, Genova (GE)
Partita IVA: 02315050100
3.1.B Recapiti
e-mail: aprica@pec.a2a.eu
INFOPOINT - Piazza Vittorio Veneto, 37 16033 LAVAGNA (GE)
telefono: 345/8832690
Gestore raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Utenze domestiche e non domestiche
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
Contiene l’indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall’Autorità, standard ulteriori o migliorativi previsti dall’Ente territoriale competente
3.1.H Percentuale di differenziata
si veda la voce “RD (%)” del Portale ISPRA
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Spazzamento delle strade manuale o meccanizzato: dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 11.00 - 12.00.
Per il periodo estivo è previsto lo spazzamento delle strade anche la domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Dal 1 gennaio 2014 le tariffe sui rifiuti sono calcolate secondo la normativa prevista dal D.P.R. 158/99.
Il richiamo operato dall'art. 1 comma 651, della legge 147/2013 alle regole dettate dal D.P.R. n. 158/99, rende applicabile anche la specifica disciplina nelle stesse contenuta per la determinazione delle tariffe del tributo.
In particolare, l'art. 3 del D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa deve avere una struttura binomia articolata in due componenti:
- una componente fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
- una componente variabile, commisurata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati dalle 6 categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti Ka presenti nello stesso D.P.R. 158/99.
La quota variabile viene ripartita proporzionalmente tra le stesse sei categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla basi di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/99, denominati coefficienti Kb.
Sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/99 in relazione alla tipologia di attività svolta.
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile) nell'ambito di intervalli specifici previsti dal D.P.R. 158/99.
Pertanto le tariffe applicate alle utenze domestiche sono suddivise in una quota fissa, da applicare alla superficie imponibile differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, ed una quota variabile che è un importo in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.
In caso di trasferimento in altra abitazione dovrà essere presentata una disdetta e una eventuale nuova denuncia, in modo da ricalcolare l'importo dovuto.
Per le utenze non domestiche sia la quota fissa che quella variabile sono in proporzione ai metri quadrati ed in funzione dell'attività svolta.
All'importo ottenuto dal calcolo dell'imposta dovuto viene applicato un 3% di addizionale provinciale a favore della Città Metropolitana di Genova per lo svolgimento delle funzioni di tutela ambientale.
Per le utenze domestiche il calcolo della tari è così articolato:
[Tariffa Fissa x Superficie x (giorni / 365) + Tariffa Variabile x (giorni / 365) - Riduzioni] + 3% addizionale provinciale.
Per le utenze non domestiche il calcolo della tari è così articolato:
[Tariffa Fissa x Superficie x (giorni / 365) + Tariffa Variabile x Superficie x (giorni / 365) - Riduzioni] + 3% addizionale provinciale.
Esempio di calcolo con tariffe 2024:
Utenza Domestica: l'importo TARI annuale per una famiglia di 4 componenti che occupa una abitazione di 100 mq è pari a € 341,94.
L'importo è così calcolato:
(1,32932 x 100 mq x 365/365) + (199,05127 x 365/365) + 3% addizionale provinciale = € 341,94
Utenza Non Domestica: l'importo TARI annuale per un bar che occupa una superficie di 50 mq è pari a € 866,16.
L'importo è così calcolato:
(8,90556 x 50 mq x 365/365) + (7,91301 x 50 mq x 365/365) + 3% addizionale provinciale = € 866,16
Dal 1/1/2024 verranno applicate due nuove addizionali alla TARI a seguito dell'istituzione da parte di ARERA con Deliberazione 386 del 3 agosto 2023 di due componenti perequative:
- la componente UR1,a pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2,a pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
Le componenti, oggi valorizzate per il 2024, potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.
Le due componenti perequative non sono di competenza dell'Ente ma dell'autorità ARERA e saranno riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
3.1.K Eventuali riduzioni
Per un'analisi più approfondita si invita a consultare l'art. 16 del regolamento TARI
3.1.L Atti approvazione tariffa
2024
Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 25/06/2024
Allegato A (Relazione piano economico finanziario 2024/2025)
Allegato C (Relazione determinazione tariffe TARI 2024)
3.1.M Regolamento TARI
Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2023
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Il versamento del tributo va eseguito a seguito del ricevimento dell'avviso di pagamento emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Lavagna.
In allegato all'avviso di pagamento vengono inviati sia i tre modelli F24 interamente precompilati per il pagamento delle rate sia il modello F24 per il pagamento della rata unica.
E' vietato procedere ad autoliquidazioni del tributo.
E' vietato versare la TARI sul conto corrente della Tesoreria Comunale.
Il versamento dovrà essere eseguito esclusivamente mediante l'utilizzo dei modelli di pagamento F24 allegati all'avviso di pagamento.
Il versamento mediante F24 può essere effettuato presso tutti gli sportelli postali e bancari senza commissioni aggiuntive oppure mediante il servizio di versamento on line dei modelli F24 messo a disposizione della propria banca, ponendo grande attenzione alla digitazione del codice ente, del codice tributo e dell'importo da versare.
Il pagamento in un'unica soluzione potrà avvenire anche con modalità PagoPA collegandosi alla sezione PagoPA presente nel sito istituzionale del Comune. Al pagamento saranno applicate le commissioni vigenti.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Le scadenze di pagamento per la tari 2024 sono le seguenti, così come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25/06/2024:
- prima rata: scadenza 30/08/2024
- seconda rata: scadenza 31/10/2024
- terza rata: scadenza 06/12/2024
- in alternativa importo unico per il pagamento della tassa dovuta per l'intero anno: scadenza 06/10/2024
Se per disguidi postali l'avviso di pagamento dovesse essere ricevuto oltre il termine di scadenza della prima rata, la tassa andrà assolta entro 15 giorni dal ricevimento del medesimo senza sanzioni , copia dell'avviso di pagamento può essere richiesto all'ufficio tributi a mezzo mail
Per coloro che desiderano la postalizzazione dell'avviso Tari a mezzo mail si prega di inviare il recapito digitale al seguente indirizzo mail: avvisitari@comune.lavagna.ge.it
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di mancato pagamento dell'F24 inviato, il Comune notifica un atto di sollecito, con la richiesta di pagamento della tassa dovuta; se l'atto di sollecito non viene pagato entro 30 giorni dalla sua notifica si procederà all'emissione di avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2016, al quale saranno applicate le sanzioni per ritardato o mancato pagamento pari al 30% dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997.
E' possibile richiedere all'Ufficio Tributi copia del modello F24 in modo tale da procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per la segnalazione di eventuali errori nel conteggio del tributo dovuto si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Lavagna durante gli orari di ufficio ai seguenti recapiti:
mail:
ferrari.tributi@comune.lavagna.ge.it
bafico.tributi@comune.lavagna.ge.it
s.depaoli@comune.lavagna.ge.it
sportellotari@comune.lavagna.ge.it
PEC postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
recapiti telefonici:
0185 367236 - 367300 - 367301
3.1.R Documenti di riscossione online
-
3.1.S Comunicazioni ARERA