Imposta di Soggiorno

  • Servizio attivo

Come pagare l'imposta di soggiorno


Descrizione

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11/02/2026 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina ed applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 20/02/2026 sono state approvate le nuove tariffe per l'applicazione dell'imposta di Soggiorno.
Il nuovo Regolamento e le nuove tariffe entrano in vigore dal 01/04/2026.
Pertanto, il mese di marzo 2026 va gestito con la previgente normativa.
Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ed in ottemperanza a quanto stabilito a seguito dell'adesione del Comune di Lavagna al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria approvata con Deliberazione n. 31 dell'11/08/2017 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.

Limitatamente all'anno 2026 per le strutture ricettive di cui al Capo I della Legge Regionale n. 1/2024, non è dovuto il riconteggio della imposta di soggiorno per i pacchetti vacanza e/o servizi alberghieri già venduti o le cui proposte contrattuali vincolanti siano state già recepite da agenzie e/o tour operator antecedentemente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

A chi è rivolto

Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Lavagna, come individuate e definite dalla Legge regionale vigente in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per hotel, alberghi diffusi, locande, b&b, agriturismi, campeggi/parchi per vacanza, case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati ad uso turistico e in misura forfettaria per piazzole stanziali in campeggi/parchi vacanza.
Soggetto passivo dell’imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Lavagna, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura presso la quale soggiorna, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020 sono responsabili in solido del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi, i gestori e titolari delle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano i canoni o corrispettivi nel caso di locali destinati a locazioni brevidi cui all'art. 4 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni con L. 96/2017.
Il soggetto passivo corrisponde l'imposta al responsabile entro il termine del periodo di pernottamento.
La riscossione dell'imposta di soggiorno non è ammissibile da parte dei portali internazionali di prenotazione in assenza di apposita convenzione stipulata con il Comune di Lavagna.

Come fare

Il Comune ha modificato le modalità di raccolta dei dati dell'Imposta di Soggiorno.

In sintesi, le modifiche rispetto alla normativa previgente sono le seguenti:

  1. variazione dei pernottamenti consecutivi tassabili da 3 a 7 (variazione valutata sulla base dei comuni limitrofi);
  2. variazione del periodo di tassazione dal 1/03 al 31/10 con tassazione annuale da gennaio a dicembre compresi;
  3. per quanto riguarda l'art 5 (Esenzioni), sono state mantenute tutte le precedenti, eliminando la riduzione del 50% per i gruppi turistici superiori a 20 persone, ed è stata introdotta l'esenzione per i soggetti con invalidità non inferiore all'80%, estesa anche ad 1 accompagnatore;
  4. è stata eliminata la tassazione con tariffa forfettaria per gli AAUT, con introduzione della tariffazione a pernottamento come per tutte le strutture; l'unica tariffa forfettaria che permane è quella per la piazzole di sosta stanziali dei campeggi;
  5. in analogia alla forma richiesta dall'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni devono ora essere inserite trimestralmente e non più mensilmente.
  6. dal 2026 non è più richiesta la presentazione del Modello 21, come da ordinanza 1527 del 23 gennaio 2026 della Corte di Cassazione.

La dichiarazione trimestrale va effettuata mediante il portale condiviso, predisposto dal Comune, al link sottostante.

Cosa serve

Cosa si ottiene

Tempi e scadenze

L'Imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio, da parte del gestore della struttura, di quietanza; nel caso di fattura/ricevuta fiscale, l'importo dell'imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente; in alternativa il gestore dovrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola Imposta di Soggiorno.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'Imposta di Soggiorno.
Per gli obblighi in capo ai gestori delle strutture ricettive si prega di prendere visione integrale del Regolamento.
Ai sensi della normativa vigente ed ai sensi di quanto disposto dal presente Regolamento di cui all'art. 6, si riassumono le scadenze dichiarative a carico del responsabile del pagamento
dell'imposta di soggiorno:

  • Dichiarazione primo trimestre, entro il 15 aprile da presentarsi mediante il portale per la gestione
    condivisa dell'imposta messo a disposizione dal Comune con contestuale riversamento dell'imposta al comune;
  • Modello Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno, relativo all'anno precedente da trasmettersi
    telematicamente ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i e dell'art. 4 del D.L. n.
    50/2017 integrati dall'art. 180 della L. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020;
  • Secondo trimestre, entro il 15 luglio da presentarsi mediante il portale per la gestione condivisa
    dell'imposta messo a disposizione dal Comune con contestuale riversamento dell'imposta al comune
  • Terzo trimestre, entro il 15 ottobre da presentarsi mediante il portale per la gestione condivisa
    dell'imposta messo a disposizione dal Comune con contestuale riversamento dell'imposta al comune;
  • Quarto trimestre, entro il 15 gennaio dell'anno successivo da presentarsi mediante il portale per la gestione condivisa dell'imposta messo a disposizione dal Comune con contestuale riversamento dell'imposta al comune.

 

Relativamente alle scadenze per la presentazione del Modello da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il regolamento si adegua automaticamente in caso di variazione delle scadenze stabilite dalle disposizioni di legge; l'adeguamento opera anche nel caso di eventuale predisposizione di ulteriori dichiarazioni che dovessero essere imposte per legge in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

Quanto costa

Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., entro la misura massima stabilita dalla Legge.
Le tariffe in vigore per l'anno 2026 con decorrenza dal 01/04/2026 sono state adottate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 15 del 20/02/2026.

 

CAPO I – STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

ALBERGHI, ALBERGHI DIFFUSI E HOTEL DIFFUSI

Hotel 1* 1,00 € persona per notte
Hotel 2* 1,00 € persona per notte
Hotel 3* 2,00 € persona per notte
Hotel 4* 3,00 € persona per notte
Hotel 5* 3,75 €  persona per notte

 

RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE, LOCANDE, CON HOTEL 2,00 € persona per notte

 

CAPO II – STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Villaggi Turistici 1,00 € persona per notte
Campeggi 1,00 € persona per notte
Piazzole stanziali in campeggi / parchi vacanza / villaggi turistici 22,50 € (tariffa forfettaria annua)

 

CAPO III – STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

Ostelli 1,00 € persona per notte
Affittacamere 1,00 € persona per notte
Bed & Breakfast 1,50 €  persona per notte
Case e appartamenti per vacanze 1,50 €  persona per notte
Case per ferie 1,50 €  persona per notte
Agriturismo 1,50 €  persona per notte
Appartamenti ammobiliati uso turistico AAUT 1,50 €  persona per notte

Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:

  1. I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  2. I gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
  3. I soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie presenti sul territorio comunale e su quello dei comuni confinanti, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  4. Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa;
  5. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura
    straordinaria;
  6. Gli appartenenti alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco ed agli operatori della protezione civile
    che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
  7. Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici/visita didattica;
  8. I soggetti residenti nel Comune di Lavagna.
  9. I soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene corrisposto l'assegno dall'Inps o
    dall'Inail; l'esenzione si estende anche ad un accompagnatore per soggetto invalido.

L’applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, ad esclusione della lettera a), è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo dell'imposta del modulo di autocertificazione messo a disposizione dal Comune al gestore della struttura ricettiva e responsabile del pagamento a mezzo indirizzo PEC: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

I soggiornanti in piazzole stanziali in campeggi e parchi vacanza sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno ma sono sottoposti al pagamento di un importo annuo forfettario nella misura determinata con deliberazione di Giunta Comunale.

 

Accedi al servizio

Accedi al portale online predisposto dal Comune:

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Ulteriori informazioni

Per assistenza tecnica al software è possibile contattare la società Proxima s.r.l. al numero 02 89605116 nella giornata di venerdì dalle ore 14 alle 18 oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail:infoalberghi@proximasrl.net

 

Versamenti dell'Imposta di Soggiorno

Il gestore della struttura ricettiva e responsabile del pagamento dell'imposta effettua il versamento al Comune di Lavagna entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre di riferimento, con le seguenti modalità:

  • in contanti presso lo sportello di tesoreria;
  • mediante bonifico bancario sul conto postale dedicato al seguente codice Iban:
    IT-93-F-07601-01400-001041015882 intestato al Comune di Lavagna - Imposta di Soggiorno - Serivizio Tesoreria;
  • mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

 

Disposizioni in tema di accertamento

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno.
Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno si applicano nei confronti del gestore della struttura ricettiva quale responsabile del pagamento dell'imposta le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006. n. 296.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

  1. invitare i soggetti passivi e i responsabili di imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  2. inviare ai responsabili di imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
  3. disporre ispezioni amministrative a mezzo di personale autorizzato al fine di accedere alla
    documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare per la locazione delle strutture stesse.
  4. nel caso di omessa o infedele comunicazione trimestrale nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili di pagamento dell'imposta, determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie di cui è venuto a conoscenza.
  5. trasmettere segnalazioni qualificate sia all'Agenzia delle Entrate sia alla Guardia di Finanza qualora la struttura non risulti in regola con i codici identificativi obbligatori regionali e nazionali, sia nel caso in cui la struttura ricettiva non dovesse essere in possesso di agibilità o nel caso in cui
    non risultasse regolarmente censita al portale per la gestione condivisa dell'imposta.

Sanzioni

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria come definita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
87/2024 .
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni tributarie di cui ai D.Lgs. 471/472/473 del 1997 e s.m.i e di ogni altra norma che dovesse intervenire successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento volta a regolare la disciplina sanzionatoria in materia tributaria.
Per l’omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni trimestrali e annuali alle prescritte scadenze da parte del responsabile dell'imposta, si applica la sanzione prevista dalla normativa vigente.
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui a precedenti commi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 87/2024 e s.m.i.
Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell’articolo 7bis del D. Lgs. 267/2000.
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Riscossione Coattiva

Le somme dovute all'Ente per l'Imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Compensazione e Rimborsi

Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato in compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione trimestrale di cui al precedente art. 6 previa comunicazione da inoltrare a mezzo del portale per la gestione condivisa dell'imposta.
La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Lavagna prima della scadenza del termine per il versamento oggetto di compensazione. In caso di mancata autorizzazione motivata da parte dell'Ente, la compensazione non potrà essere effettuata.
Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati interamente compensati, può essere chiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso è effettuato previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune compilata e sottoscritta a cura del responsabile dell'imposta da trasmettersi a mezzo pec trasmettendo in allegato altresì copia delle ricevute di versamento dalla somma oggetto di rimborso.

Documenti

Regolamento Imposta di Soggiorno

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11/02/2026

Tariffe Imposta di Soggiorno

Approvate con delibera di giunta n.15 del 20/02/26

Contatti

Tributi - TARSU TARES TARI

Piazza della Libertà 47 16033 Lavagna (GE) - 2° piano

T 0185 367300

T 0185 367236

T 0185 367301

sportellotari@comune.lavagna.ge.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il 24/03/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri