1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un’unica soluzione qualora l’importo dovuto per i giorni di occupazione dell’anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E’ consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 qualora l’importo dovuto sia superiore a € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall’articolo2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell’assegnazione del posteggio o mediante metodi di pagamento telematici così come disposto dalla normativa vigente.