Il Comune di Lavagna disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile istituito dall'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il canone suddetto si applica in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 507/93, e limitatamente ai casi di occupazione temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno, i prelievi di cui ai commi 639,667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.