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LE INFORMAZIONI SOTTO RIPORTATE HANNO VALIDITA’ SINO AL 31/12/2011 A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE IN VIA SPERIMENTALE CON DECORRENZA 01/01/2012 DELLA NUOVA IMPOSTA DENOMINATA IMU.
PERTANTO L’UTILIZZO DELLE STESSE E’ LIMITATO AI CASI DI RICEZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO D’UFFICIO O IN RETTIFICA OPPURE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PER PARZIALI, OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI RELATIVI AL SOLO ANNO 2011.
Cos'è l' ICI
L' I.C.I., l'imposta comunale sugli immobili, è considerata come la “prima” imposta attraverso la quale è stata attribuita una sostanziale autonomia impositiva agli enti locali: infatti, ormai dall’anno 1994, l'introito dell'I.C.I. viene destinato per intero ad ogni singolo Comune e costituisce una voce importante del bilancio.
Riferimento normativo: Decreto Legislativo n. 504/92 articoli da 1 a 18
Chi paga l' ICI
La norma generale che fa riferimento al D.lgs 504/1992 prevede che l’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari, oppure in virtù di diritti reali di godimento (esempio: usufrutto, soci di cooperativa edilizia, locatari di alloggi ERP assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto in quanto titolari di un diritto reale di abitazione sull'immobile assegnato).
Il decreto legge 27 maggio 2008, n.93, ha disposto che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi quella considerata tale ai sensi del D.lgs 504/1992 e succ. mod., nonché le unità abitative assimilate dal Comune (leggasi a proposito l’atto deliberativo riportato in questa pagina), ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9.
Per quanto riguarda gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario, mentre il concessionario sulle aree demaniali è considerato soggetto passivo ICI (quindi tenuto al versamento).
In relazione invece alle specifiche comunali si rimanda alla lettura del nostro regolamento approvato dal Consiglio ed alle deliberazioni annuali: entrambi sono consultabili e scaricabili in questa pagina assieme all’altra modulistica ICI.
Non pagano l' ICI
· il nudo proprietario del fabbricato, dell'area edificabile;
· chi concede immobili in leasing;
· il locatario (inquilino) dell'immobile.
Dichiarazione ICI per acquisti, cessioni, ecc intervenuti nel corso dell’anno 2011.
Il contribuente è tenuto a segnalare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, nonché eventuali modifiche ad ogni singola proprietà immobiliare che abbiano incidenza sull’ammontare dell’imposta da versare. Il termine per la presentazione delle segnalazioni è quello indicato per la scadenza delle dichiarazioni dei redditi.
La dichiarazione ICI deve avvenire esclusivamente tramite l’utilizzo del modello ministeriale.
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