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TRASCRIZIONE ATTI PROVENIENTI DALL’ESTERO

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TRASCRIZIONE ATTI PROVENIENTI DALL’ESTERO

art. 17 d.p.r. 396/2000

Gli atti di Stato Civile formati all’estero riguardanti cittadini italiani devono essere inviati a cura della parte interessata all’autorità diplomatica o consolare italiana presente sul territorio che li trasmetterà per la loro trascrizione:

  • all’Ufficiale di stato Civile del Comune in cui l’interessato dichiara di voler stabilire la residenza e per i residenti all’estero il comune di iscrizione AIRE.
  • In mancanza di iscrizione anagrafica,il Comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita.

Se l’interessato è nato e residente all’estero:

  • il comune di nascita o residenza del padre o della madre;
  • il comune di nascita o di residenza dell’avo materno o paterno (se madre e padre non siano nati in Italia né via abbiamo mai risieduto).   

Gli atti di matrimonio, qualora gli sposi risiedano in Comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i Comuni.

Riferimento normativo:
Art. 17 D.P.R. n. 396/2000 Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile;

Termine di conclusione: 120 giorni

Responsabile del procedimento: Ufficiale Stato Civile

Responsabile dell’atto finale: Ufficiale Stato Civile

Altri enti coinvolti: Autorità diplomatiche e consolari.

Documenti da presentare:

Note:

Uffici correlati: