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TRASCRIZIONE ATTI PROVENIENTI DALL’ESTERO
TRASCRIZIONE ATTI PROVENIENTI DALL’ESTERO
art. 17 d.p.r. 396/2000
Gli atti di Stato Civile formati all’estero riguardanti cittadini italiani devono essere inviati a cura della parte interessata all’autorità diplomatica o consolare italiana presente sul territorio che li trasmetterà per la loro trascrizione:
- all’Ufficiale di stato Civile del Comune in cui l’interessato dichiara di voler stabilire la residenza e per i residenti all’estero il comune di iscrizione AIRE.
- In mancanza di iscrizione anagrafica,il Comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita.
Se l’interessato è nato e residente all’estero:
- il comune di nascita o residenza del padre o della madre;
- il comune di nascita o di residenza dell’avo materno o paterno (se madre e padre non siano nati in Italia né via abbiamo mai risieduto).
Gli atti di matrimonio, qualora gli sposi risiedano in Comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i Comuni.
Riferimento normativo:
Art. 17 D.P.R. n. 396/2000 Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile;
Termine di conclusione: 120 giorni
Responsabile del procedimento: Ufficiale Stato Civile
Responsabile dell’atto finale: Ufficiale Stato Civile
Altri enti coinvolti: Autorità diplomatiche e consolari.
Documenti da presentare:
Note:
Uffici correlati: