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COMMERCIO - VENDITE STRAORDINARIE (LIQUIDAZIONI, VENDITE DI FINE STAGIONE, VENDITE PROMOZIONALI, VENDITE SOTTOCOSTO)

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Commercio ed Attività Economiche
Che cosa sono

  • Vendita di liquidazione: i prodotti commerciati vengono offerti a prezzi scontati/ribassati percentualmente rispetto al prezzo normale di vendita per esitare in breve tempo tutte le merci a seguito di: cessazione dell'attività  commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale, trasferimento dell'azienda in altri locali, trasformazione o rinnovo dei locali);
  • Vendite di fine stagione o saldi: vengono offerti a prezzi scontati/ribassati rispetto al prezzo normale di vendita prodotti stagionali o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
  • Vendite promozionali: riguardano, per un periodo di tempo limitato e residuale rispetto a quello dei saldi, i prodotti commerciati o alcuni di essi non oggetto delle vendite di fine stagione;
  • Vendite sottocosto: uno o più prodotti dei prodotti commerciati vengono offerti ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto.

Le norme per le vendite di liquidazione e di fine stagione sono fissate dalla Regione.

Chi può esercitare l'attività

Titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio con sede in Lavagna.

Come si accede

Vendite di liquidazione

Il soggetto interessato (titolare dell'impresa individuale; legale rappresentante della società ) almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita deve presentare o trasmettere a mezzo raccomandata a/r al Servizio Attività  Produttive una comunicazione (D.I.A) in carta libera.

La comunicazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • per la cessazione dell'attività  commerciale:
  1. copia dell'atto di rinuncia irrevocabile all'autorizzazione allorquando si tratti di media o grande struttura di vendita;
  2. dichiarazione di cessazione dell'attività  in relazione agli esercizi di vicinato;
  • per la cessione d'azienda:
  1. copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
  • per il trasferimento dell'azienda in altri locali:
  1. comunicazione di trasferimento e, ove occorra, copia dell'autorizzazione;
  • per la trasformazione o il rinnovo dei locali:
  1. copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria;
  2. qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che illustri anche con allegati cartografici lo stato dell'esercizio antecedente e successivo all'attuazione del programma di intervento che deve necessariamente interessare l'intera struttura dei locali di vendita, nonché la descrizione dettagliata delle iniziative programmate e dei preventivi di spesa relativi a ciascuna di esse.
    Nel caso di trasformazione o rinnovo non assoggettato a concessione o autorizzazione edilizia, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, debbono essere prodotte al Comune le copie delle fatture comprovanti l'avvenuta realizzazione dell'intervento.

Vendite di fine stagione e vendite promozionali

Il soggetto interessato (titolare dell'impresa individuale; legale rappresentante della società) è tenuto a darne comunicazione, con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno 3 giorni prima della data di inizio della vendita indicando quanto previsto dall'art. 112, comma 1, /sites/default/files/L.R. 2.1.2007 n.1 integrale_3.doc

 

link ad allegato

/sites/default/files/L.R. 2.1.2007 n.1 integrale_3.doc.

I referenti

Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche

Note

La Regione Liguria esclude la possibilità  di effettuarlo nei trenta giorni precedenti il Natale e l'inizio delle vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di chiusura definitiva dell'esercizio commerciale.

Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima di 60 giorni che si riducono a 50 nei casi di trasferimento dell'esercizio di vendita o di trasformazione o di rinnovo dei locali.

La Regione Liguria ha individuato i seguenti periodi per le vendite di fine stagione o saldi:

  • dal 3 Gennaio, per 45 giorni
  • dal 10 Luglio, per 45 giorni

Sono vietate le vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti la data di inizio dei saldi.

Norme di riferimento

  • Artt. 19 e 21 Legge n. 241/1990;
  • Art. 15 D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
  • Artt. 109 e seguenti della Legge Regionale n. 1/2007.
AllegatoDimensione
L.R. 2.1.2007 n.1 integrale.doc498.5 KB