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APPARECCHI AUTOMATICI DA GIOCO (VIDEOGIOCHI)
Commercio ed Attività Economiche
Che cosa sono
L'installazione e la gestione a scopo di lucro di videogiochi (definiti dalla legge come "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici in funzione di intrattenimento e di gioco di abilità") è soggetta al controllo del Comune.
Gli apparecchi devono essere muniti di specifico nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria dello Stato (art.38 L. 23.12.2000 n. 388).
Sono comunque vietati i giochi d’azzardo cioè quelli che comportino scommesse o vincite di premi in denaro o in natura di un certo valore (vedi art 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Come si accede
Per l'apertura di sale da gioco é obbligatoria una specifica autorizzazione.
Per i pubblici esercizi (bar e ristoranti), invece, l’autorizzazione all’installazione di videogiochi e apparecchi televisivi è compresa nell’autorizzazione per l’attività di somministrazione, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento (art.62 Legge Regionale 3.1.2007 n.1).
Il numero massimo di apparecchi e congegni che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati è stabilito con Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003.
Tutti i documenti necessari per lo svolgimento della pratica sono indicati nella modulistica riportata (e scaricabile) in questa pagina.
In tutti i casi l’attività non può essere svolta se non viene preventivamente ottenuta dall’interessato apposita autorizzazione unica ambientale, in relazione al controllo sull’eventuale inquinamento acustico.
La relativa pratica viene seguita dall’ Ufficio Ambiente.
I referenti
Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche
Tempi
L’autorizzazione per l’apertura di sala da gioco viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con tutta la documentazione allegata necessaria.
Norme di riferimento
- Art. 86 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
- Art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
- Art. 38 Legge 23.12.2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001)
- Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003
- Art. 62 della Legge Regionale 3.1.2007 n. 1