Skip to Content

Stile pagina

Current Style: Standard

Grandezza del testo

Current Size: 100%

Infortuni sul lavoro (Denunce)

The text size have not been saved, because your browser do not accept cookies.
Versione stampabileVersione stampabileVersione PDFVersione PDF

Pubblica Sicurezza

Il comma 1, lettera c), dell’art.21 del Dlgs 14/9/2015 n° 151 ha modificato l’art. 54 del d.p.r. n. 1124 del 1965 prevedendo che dal 22 marzo 2016 sull'INAIL ricada l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza (che a Lavagna è il sindaco, poichè il comune non è sede di Commissariato di P.S.) delle informazioni relative alle denunce di infortunio esonerando pertanto il datore di lavoro da tale adempimento.

Tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni (sino all’entrata in vigore della norma in oggetto, invece, il datore di lavoro doveva comunicare alla predetta autorità ogni infortunio sul lavoro che avesse avuto per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni); non occorre pertanto che il datore di lavoro proceda ad effettuare comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza: sarà infatti l’INAIL a mettere a disposizione dell' Autorità di P.S i dati relativi alle denunce degli infortuni mediante la cooperazione applicativa di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale.

Per ulteriori chiarimenti vedere anche la circolare INAIL n° 10 del 21/3/2016 sul sito internet di tale ente.



 gli altri servizi:

 

AllegatoDimensione
Artt. 54 56 DPR 1965 n.1124.doc37.5 KB