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TARI

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Con la Legge n. 147/2013 all’art. 1 cpmma 639 è stata istituita in tutti i Comuni italiani la “Tassa sui Rifiuti” denominata TARI per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento.

Le principali caratteristiche della TARI sono:
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
- adozione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99 per la determinazione della tariffa;
- soppressione dell’addizionale ex-Eca (5%) e della maggiorazione dell’addizionale ex-Eca (5%) devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti;
- numero rate con scadenza stabilite dal Comune nell’ambito della propria potestà regolamentare.

NORMATIVA TARI 2019

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI

Presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati.
Si intendono per:
a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO E SUPERFICIE IMPONIBILE

Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27/04/1999.
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate od accertate ai fini della Tarsu di cui al D.Lgs. 507/93 ed ai fini della Tares di cui all’art. 14 della Legge n. 201/2011.
La tariffa, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, è formata da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali dei costi del servizio di gestione (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità medie dei rifiuti conferiti (quota variabile) in modo che venga assicurata la copertura integrale dei costi.

TARIFFE

Per le utenze domestiche dei residenti nel Comune di Lavagna il tributo è commisurato alla superficie ed al numero dei componenti il nucleo familiare, il cui numero è determinato sulla base delle risultanze anagrafiche.
Per le utenze domestiche dei non residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare viene utilizzato il criterio di un componente ogni 43 mq.
Per le utenze non domestiche le unità sono accorpate in classi di attività omogenee stabilite dall’allegato 2 del D.P.R. 158/99.
Alla tariffa è applicato il Tributo Provinciale pari al 3%, di esclusiva competenza della Città Metropolitana di Genova.
Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree

VERSAMENTO DEL TRIBUTO E SCADENZE RATE DI VERSAMENTO

Il versamento del tributo va eseguito a seguito del ricevimento dell’avviso di pagamento emesso dall’Ufficio Tributi del Comune di Lavagna.

Per l’anno 2019 il Comune di Lavagna, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 16/05/2019, ha stabilito che il versamento della Tari deve essere effettuato in tre rate suddivise come segue:
- 1° rata: scadenza 29 Giugno 2019;
- 2° rata: scadenza 31 Agosto 2019;
- 3° rata: scadenza 30 Novembre 2019.
Oppure possibilità di versare in unica soluzione entro il 29 Giugno 2019.

In allegato all'avviso di pagamento vengono inviati sia i tre modelli F24 interamente precompilati per il pagamento delle tre rate sia il modello F24 per il pagamento della rata unica.

E’ vietato procedere ad autoliquidazioni del tributo.
E’ vietato versare la TARI sul conto corrente della Tesoreria Comunale.
Il versamento dovrà essere eseguito esclusivamente mediante utilizzo dei modelli di pagamento F24 allegati all’avviso di pagamento o mediante il servizio di versamento on line messo a disposizione dalla propria banca.

SE PER DISGUIDI POSTALI L’AVVISO DI PAGAMENTO DOVESSE ESSERE RICEVUTO OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA, LA TASSA ANDRÀ ASSOLTA ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL MEDESIMO.

COPIA DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PUO' ESSERE RICHIESTO ALL'UFFICIO TRIBUTI SIA A MEZZO MAIL CHE A SPORTELLO DURANTE L'ORARIO DI RICEVIMENTO.

IN CASO DI OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO, SI APPLICA LA SANZIONE DEL 30% AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 471/1997.

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE: la dichiarazione per inizio occupazione o variazione deve essere presentata entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello di inizio della detenzione, occupazione e/o variazione.
La decorrenza della tariffa per inizio occupazione o variazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
La dichiarazione può essere presentata sia utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune sia a mezzo raccomandata o mail a patto che presenti tutti gli elementi richiesti dal presente Regolamento TARI.
Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi fino al verificarsi di eventi che comportino un diverso ammontare del tributo.
NON OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SE NON CI SONO VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO DICHIARATO PER GLI ANNI PRECEDENTI.

IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE, SI APPLICA LA SANZIONE DEL 100%, CON UN MINIMO DI € 50,00.

IN CASO DI INFEDELE DICHIARAZIONE, SI APPLICA LA SANZIONE DEL 50% CON UN MINIMO DI € 50,00.

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE: la dichiarazione di cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata entro il 30 Giugno dell’anno successivo al verificarsi dell’evento di estinzione del tributo con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, con diritto all’abbuono o al rimborso del tributo dal giorno in cui si è verificata la cessazione.
La denuncia di cessazione può essere presentata sia utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune sia a mezzo raccomandata o mail a patto che presenti tutti gli elementi richiesti dal presente Regolamento TARI.

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Per le riduzioni, agevolazioni ed esezioni si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – Parte III TARI– Titolo IV Riduzioni, Agevolazioni, Esenzioni–precisando che:
1) per le utenze domestiche detenute da soggetti non residenti ed occupate per uso stagionale e discontinuo, la riduzione del 25% sulla componente variabile del tributo è stata applicata d’ufficio per tutti i non residenti: pertanto non deve essere presentata nessuna richiesta di riduzione;
2) per le utenze poste al di fuori del perimetro di raccolta obbligatoria, le riduzioni della quota fissa e variabile del tributo sono state applicate d’ufficio sulla base delle denunce Tarsu, salvo le dovute rettifiche, apportate d’ufficio, a seguito delle variazioni intervenute per l’introduzione del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta: pertanto non deve essere presentata nessuna richiesta di riduzione;
3) per i locali adibiti a ricovero attrezzi agricoli, l’esenzione dalla Tares è stata applicata d’ufficio sulla base di quanto già dichiarato ai fini Tarsu: pertanto non deve essere presentata nessuna richiesta di esenzione;
4) per le utenze non domestiche, definite quali sottocategorie stagionali nella delibera di approvazione delle tariffe TARI, la riduzione pari al 30% sia della componente fissa che della componente variabile del tributo è stata applicata d’ufficio: pertanto non deve essere presentata nessuna richiesta di riduzione.
5) la riduzione di € 15,00 prevista per coloro che utilizzano la compostiera viene applicata dall’anno successivo a quello in cui viene presentata la richiesta di riduzione;
6) la riduzione del 20% della superficie a ruolo per le utenze non domestiche che producono contestualmente rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per le quali sia obiettivamente impossibile o difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, è concessa solo nel rispetto dell’art. 18 del Regolamento IUC- parte III- TARI;
7) la riduzione per l’avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche viene concessa solo nel rispetto dell’art. 19 del Regolamento IUC- parte III- TARI;

- Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica IUC Parte III – Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014
- Piano Finanziario Tari 2019 approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 24/01/2019
Tariffe Tari 2019 approvate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 07/02/2019
- Dichiarazione di iscrizione Tari
- Dichiarazione di cessazione Tari
- Dichiarazione di esclusione Tari
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà