Skip to Content

Stile pagina

Current Style: Standard

Grandezza del testo

Current Size: 100%

Dichiarazione di nascita

The text size have not been saved, because your browser do not accept cookies.
Versione stampabileVersione stampabileVersione PDFVersione PDF

Descrizione:
la dichiarazione di nascita è resa dai genitori, in casi particolari da un procuratore speciale, dal medico/ostetrica o da persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Per i genitori uniti in matrimonio, la dichiarazione può essere resa da uno dei due genitori.

Per i genitori non uniti in matrimonio, è resa da padre e madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio, o dall'unico genitore che intende procedere al riconoscimento.


La dichiarazione di nascita può essere resa:

  • presso il Comune in cui é situato il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 10 giorni dalla data del parto;

  • presso il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dalla data del parto;

  • presso il Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui i genitori risiedano in Comuni diversi, salvo diverso accordo, nel Comune di residenza della madre), entro 10 giorni dalla data del parto.

Quando la dichiarazione è fatta presso il centro di nascita, il centro stesso provvede a trasmetterla ai fini della trascrizione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita. E' facoltà dei genitori chiedere la trasmissione al Comune di residenza (di entrambi o, salvo diverso accordo, della madre).

Il neonato sarà in ogni caso iscritto nella famiglia anagrafica della madre.


 

Nel caso in cui il termine utile per dichiarare la nascita (presso il centro di nascita o di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile) cadesse in un giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

Qualora la dichiarazione non sia resa entro 10 giorni dalla data del parto, occorre motivarne il ritardo all'Ufficiale dello Stato Civile, che ne darà comunicazione al Procuratore della Repubblica.

 


Come fare per rendere la dichiarazione:


Occorre rivolgersi all' Ufficio Stato Civile, portando con sé un documento di riconoscimento valido e l'attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria.
Telefonare per appuntamento al numero 0185 367220

Per quanto riguarda la scelta del nome, si ricorda che:

  • è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi;

  • i nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K,X,Y,W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome;

  • se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione di queste prescrizioni, l’ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto e, qualora il dichiarante persista nella sua determinazione, l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, forma l’atto di nascita e, informandone il dichiarante, dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica si fini dell’azione di rettifica;

  • il nome del bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In tal caso sarà riportato negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello Stato Civile e dall’Ufficiale di Anagrafe solo il primo dei nomi.


 

Per quanto riguarda l'apposizione del cognome, si ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 52 in data 28/12/2016, ha dichiarato illegittime le norme del Codice Civile e le disposizioni che non consentivano ai coniugi di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Per tale motivo, i genitori potranno – in sede di dichiarazione di nascita resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile – esprimere di comune accordo la volontà di trasmettere anche il cognome materno.


 

Riferimento normativo:
Artt. 30 e seguenti D.P.R. n. 396/2000 Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile;

Termine di conclusione: in tempo reale dall’acquisizione delle documentazione.

Responsabile del procedimento: Ufficiale Stato Civile

Responsabile dell’atto finale: Ufficiale Stato Civile

Documenti da presentare

Attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale dove è avvenuto parto.