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ESTETISTI
Commercio ed Attività Economiche
Che cosa è
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, sia con l'attuazione di tecniche manuali che con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici.
Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
L'attività di estetista non può svolgersi in forma ambulante o di posteggio, fatta eccezione per lo svolgimento di prestazioni rese in via occasionale nel corso di iniziative di moda o di spettacolo ovvero per finalità promozionali.
E' invece ammesso l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente o presso apposita sede designata dal committente, salvi i requisiti igienico sanitari dei locali.
Chi può esercitare l'attività
Le condizioni per svolgere l’attività di estetista sono:
- il possesso dell’abilitazione professionale prevista dall’art. 3, 4 e 8 della legge n. 1 del 4 gennaio 1990 per il titolare dell’attività e/o eventuali soci o dipendenti direttamente adibiti al trattamento dei clienti;
- i requisiti urbanistico-edilizi (cioè l’agibilità) ed igienico-sanitari dei locali in cui si esercita l’attività: questi ultimi sono specificamente stabiliti dall’art.10 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.2.1971.
Come si accede
La disciplina dell’attività di estetista è contenuta nella legge n.1 del 4 gennaio 1990 e dalla Legge Regionale 2.1.2003 n.3 (artt. 24-34).
L’art.10 del Decreto Legge 31.1.2007 n.7 intitolato “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese” ha completamente liberalizzato il settore stabilendo che:
- l’attività di estetista non è più soggetta ad autorizzazione, ma a semplice dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.);
- sono aboliti tutti i limiti relativi ad una distanza minima fra esercizi o ad un numero massimo di esercizi per zona o per Comune;
- è abolito l’obbligo di osservare una giornata di chiusura infrasettimanale.
N.B. Chi intenda avviare oppure trasferire l’attività di estetista deve inoltre munirsi di “Autorizzazione Unica Ambientale” , finalizzata al controllo preventivo sulle emissioni e gli scarichi prodotti, rilasciata dal Servizio Ambiente del Comune, a seguito di apposita ed ulteriore domanda che l’interessato ha l’onere di presentare separatamente.
I referenti
Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche
Tempi
L'attività può essere avviata trascorsi 30 giorni dalla presentazione della DIA regolare e completa.
Norme di riferimento
- Legge n. 1 del 4 gennaio 1990
- Legge Regionale n. 3 del 2 gennaio 2003 (artt. 24-34)
- Decreto Legge 31.1.2007 n.7 (art.10)
- Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 19 del 25 Febbraio 1971.