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COMMERCIO - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
Commercio ed Attività Economiche
Che cosa sono
La Legge Regionale 2.1.2007 n. 1 “Testo Unico in materia di Commercio” (Capo X, articoli 103-108) prevede e disciplina alcune forme particolari di attività di vendita al dettaglio:
- Spacci interni, la vendita viene effettuata all'interno della sede di enti, imprese pubbliche o private, caserme, cooperative, circoli privati, scuole, ospedali, in locali non aperti al pubblico, non accessibili dalla pubblica via, esclusivamente a favore dei dipendenti, militari, soci e di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- Distributori automatici, la vendita viene effettuata attraverso distributori automatici, collocati su aree pubbliche o private;
- Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione: l'offerta del prodotto messo in vendita avviene attraverso un mezzo di comunicazione (stampa, televisione, etc.);
- Vendita a domicilio, l'offerta o la raccolta dell'ordinativo d'acquisto del prodotto messo in vendita avviene direttamente al domicilio al consumatore.
Come si accede
Quando l’attività di vendita riguarda prodotti alimentari, in aggiunta alla dichiarazione di inizio di attività commerciale, deve essere presentata una autonoma e separata dichiarazione per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria.
La dichiarazione va proposta ugualmente al Comune, che provvede ad inoltrarla al servizio competente della ASL 4 – CHIAVARESE, utilizzando i moduli pubblicati nella pagina di questa sezione del sito dedicata all’argomento ALIMENTI (PRODUZIONE , VENDITA, SOMMINISTRAZIONE).
I referenti
Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche
Norme di riferimento
- Legge Regionale 2.1.2007 n. 1 "Testo unico in materia di Commercio" (INTEGRALE)
- Legge Regionale 2.1.2007 n. 1 “Testo Unico in materia di Commercio” (SELEZIONE)