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TARSU
Tributi
SI INFORMA CHE CON DECORRENZA 01/01/2013 IL TRIBUTO TARSU COSI' COME DISCIPLINATO DAL D.LGS. 507/93 E S.M.I. E' STATO ABROGATO E SOSTITUITO DAL NUOVO TRIBUTO TARES INTRODOTTO DAL D.L. 201/2011 ART. 14 E S.M.I.
PERTANTO, LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA PAGINA SI RIFERISONO ESCLUSIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SVOLTO DALL'UFFICIO TRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE ANNUALITA' PREGRESSE NON CADUTE IN PRESCRIZIONE AI SENNSI DELLA LEGGE 296/2006.
SI RIMANDA, PERTANTO, ALLA SEZIONE "TARES" DEL SITO COMUNALE.
Cos'è la TARSU
La TARSU è la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, che si paga per il servizio di smaltimento dei rifiuti effettuato dal Comune.
Essa viene calcolata in base alla superficie dei locali occupati a prescindere dal numero di persone che li detengono, salvo per i singoli occupanti residenti, previa domanda.
Oltre a variare da Comune a Comune la TARSU cambia anche a seconda dell’uso cui l’immobile è destinato
Riferimento normativo: Decreto Legislativo n. 507/93 - articoli da 58 a 81
Chi paga la TARSU
Sono tenuti al pagamento coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, esistenti nelle zone del territorio comunale.
Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, fermo rimanendo l’obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, la tassa è dovuta in relazione alla distanza, misurata in metri lineari dall’ingresso principale dell’abitazione al più vicino centro di raccolta.
Non pagano la TARSU
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, o per particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Quando si paga la TARSU
L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.
La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al servizio tributi, dà diritto all’abbuono solo a decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione tardiva dimostri di non avere continuato l’occupazione o detenzione di locali ed aree, ovvero, se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante.
Dove e come si paga la TARSU
Il versamento potrà essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale utilizzando l'apposito bollettino c/c che il Comune avrà provveduto a inviare all'utente, oppure presso la Tesoreria Comunale BANCA CARIGE SpA, agenzie cittadine site in piazza della Libertà n.37 e piazza La Scafa n.16.
Consulta on line
- Regolamento TARSU 2009 approvato con delibera di C.C. n. 78 del 27/11/2008 modificato con delibera di C.C. n. 7 del 19/02/2013
- Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 22 marzo 2012 - Tariffe Tarsu 2012