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Richiesta di residenza o cambio abitazione all'interno del Comune

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Descrizione:
Con il Decreto Legge n. 5/2012, convertito dalla Legge n. 35/2012 (Decreto Semplificazione e Sviluppo) sono state introdotte importanti novità in materia di iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza. L’obiettivo delle norme è quello di consentire l’attuazione del cambio di residenza con modalità telematica e di produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza, riducendo così sensibilmente i tempi di attesa per i cittadini.
Dal 9 maggio 2012 i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche (di residenza e cambio abitazione) attraverso:

  • Gli sportelli dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
  • Raccomandata, allegando fotocopia del documento d'identità;
  • Fax allo 0185395087, allegando fotocopia del documento d'identità;
  • In modalità telematica all'indirizzo PEC del Comune: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale e la dichiarazione sia trasmessa attraverso una casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  2. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale di servizi o, comunque, con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che rende la dichiarazione;
  3. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Nel caso si ingresso in una convivenza (convento, convitto, caserma) la dichiarazione può essere resa esclusivamente dal  responsabile della convivenza.

Le dichiarzioni relative ai minori di 18 anni devono essere rese da chi esercita la patria potestà o la tutela.

L’Ufficio provvederà all’iscrizione entro due giorni dalla richiesta e ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata. Trascorsi i 45 giorni senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata, in applicazione dell’istituto del silenzio – assenso previsto dall’articolo 20 della Legge n. 241/90.

Nel caso di cittadini stranieri la verifica della regolarità del soggiorno precede l’iscrizione anagrafica.

Qualora dagli accertamenti disposti emergano esiti negativi sono previste sanzioni civili e penali per dichiarazione mendace. Infatti, nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, trovano applicazione gli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 che prevedono:

  • la decadenza del beneficio per effetto della dichiarazione;
  • il rilievo penale della dichiarazione mendace;
  • la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza.

Riferimento normativo:
Artt. 43 – 44 codice civile;
Legge n. 1228/1954;
DPR n. 223/1989:
D. Lgs. n. 30/2007;
Decreto Legge n. 5/2012, convertito dalla Legge n. 35/2012 (Decreto Semplificazione e Sviluppo)
Legge n. 241/90 
D.P.R. n. 445/2000

Termine di conclusione: 45 giorni

Responsabile del procedimento: Ufficiale Anagrafe/Stato Civile

Responsabile dell’atto finale: Ufficiale Anagrafe/Stato Civile

Altri enti coinvolti: Comuni

Documenti da presentare:

Note: Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale tramite l'esibizione all'uficiale di anagrafe del permesso o della carta di soggiorno entro 60 giorni dal rinnovo.

Uffici correlati: Polizia Municipale, Ufficio Tributi, URP