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SuapAtt0041 - Acconciatore
SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
ACCONCIATORE
L´attività di acconciatore è regolamentata dalla legge n. 174 del 17 agosto 2005 e dalla legge n° 40 del 02.04.2007 (art. 10). A livello regionale dalla L.R. 5 giugno 2009 n. 23.
L'avvio dell'attività e le successive variazioni avvengono con presentazione di SCIA - segnalazione certificata inizio attività.
Le condizioni per svolgere l’attività di acconciatore sono:
•il possesso dell’abilitazione professionale prevista dall’art.3 della legge n. 174 del 17 agosto 2005 per il titolare dell’attività e/o eventuali soci o dipendenti direttamente adibiti al trattamento dei clienti;
•i requisiti urbanistico-edilizi (cioè l’agibilità) ed igienico-sanitari dei locali in cui si esercita l’attività: questi ultimi sono specificamente stabiliti nel Regolamento Comunale edilizio.
Dovrà essere altresì presentata la modulistica - istanza e scheda informativa - come nuovo insediamento produttivo artigianale.
Alla modulistica SCIA dovrà sempre essere allegata, oltre alla documentazione richiesta nei vari casi, anche la ricevuta del versamento di Euro 25,00 a titolo di rimborso spese istruttoria da effettuarsi secondo le sottostanti modalità:
Modalità di pagamento:
Versamento presso la Tesoreria comunale c/o Banca Carige, filiale di Lavagna P.zza della Libertà civ.37 Cod IBAN IT52C0617532010000006697090 oppure versamento su C/C Postale n.26792168 intestato all’Amministrazione comunale di Lavagna
Normativa di riferimento:
L.174/2005
L.40/2007
L.R.23/2009
Modulistica:
vedere allegati