Skip to Content

Stile pagina

Current Style: Standard

Grandezza del testo

Current Size: 100%

FUOCHI ARTIFICIALI

The text size have not been saved, because your browser do not accept cookies.
Versione stampabileVersione stampabileVersione PDFVersione PDF

Commercio ed Attività Economiche


Che cosa sono

Il lancio di razzi, l'accensione di fuochi di artificio, l'innalzamento di aerostati con fiamme, ed in genere le esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa debbono essere autorizzate dalla locale autorità  di pubblica sicurezza.

E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

Chi può esercitare l'attività

Titolari della licenza alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi prevista dall' art. 47 TULPS, rilasciata dalla Prefettura (pirotecnici).

Come si accede

Il soggetto interessato (titolare dell'impresa individuale; legale rappresentante della società) deve presentare al Servizio Attività Produttive una domanda in bollo da euro 14,62 corredata di tutta la documentazione necessaria.

I referenti

Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche

Tempi

Trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Validità

Temporanea.

Norme di riferimento

  • Art. 57 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931);
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. 559 dell'11 gennaio 2001 (pubblicata nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 2001).

Note

L'area interessata allo spettacolo pirotecnico con fuochi aerei deve essere dichiarata idonea dalla Commissione Tecnica Provinciale.