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TRASPORTO DI PERSONE - SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI O NATANTI CON CONDUCENTE

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Commercio ed Attività Economiche


Il servizio di taxi, come il servizio di noleggio autoveicoli e natanti con conducente, rientra nella categoria degli "autoservizi pubblici non di linea".

La materia è disciplinata dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e dalla legge regionale n. 25 del 4 luglio 2007, oltre che dal regolamento comunale approvato con deliberazione n. 51 del 31.7.2001 (in parte implicitamente abrogato dalla nuova legge regionale)

Requisiti soggettivi - Per tutti questi servizi, l’attività può essere svolta solo da persone iscritte nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio, oltre che in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 (disposizioni antimafia).

Per le attività di taxi e di noleggio autoveicoli con conducente, la legge prevede che ogni Comune stabilisca un numero massimo di autorizzazioni.

Qualora l’Amministrazione decida di ampliare tale numero, le nuove autorizzazioni devono essere assegnate sulla base di un concorso pubblico per titoli, conforme alle norme statali e regionali vigenti e indetto mediante un bando adeguatamente pubblicizzato.

Al di fuori dell’ipotesi del concorso per nuove autorizzazioni, l’accesso al servizio rimane pertanto possibile solo attraverso il trasferimento di una licenza esistente, che peraltro è possibile solo alle condizioni e con i requisiti previsti dalla legge (art. 9 legge 1992 n. 21).

Il noleggio di natanti invece non subisce limitazioni numeriche e può essere avviato sulla base di una semplice dichiarazione di inizio attività con l’unica condizione del possesso dei requisiti soggettivi sopra menzionati.

I referenti

Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche

Norme di riferimento