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RICETTIVITA' - OSTELLI PER LA GIOVENTU'

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Commercio ed Attività Economiche
Che cosa sono

Sono definiti ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità sopra menzionate.

I locali destinati all' esercizio di ostello, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico - edilizi comunali devono anche essere dotati di:

  1. superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in piu' e con un massimo di sei posti letto per camera;
  2. un wc e una doccia ogni dieci posti letto un lavabo ogni sei posti letto non servizi da dotazioni private;
  3. arredamento minimo delle camera da letto costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, nonche' cestino rifiuti per camera;
  4. locali comuni di soggiorno distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva in inferiore a mq 25 per i primi dieci posti letto e mq 0 50 per ogni posto letto in piu';
  5. idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;
  6. cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;
  7. servizio di telefono ad uso comune.

Chi può esercitare l’attività

Tutti i cittadini (se extracomunitari, con permesso di soggiorno valido), in nome proprio o come legali rappresentanti di società.

Come si accede

Il soggetto interessato  è tenuto a presentare al Servizio Attività  Economiche una domanda (scaricabile da questa pagina web) in bollo da euro 14,62 redatta su apposito modello corredata della documentazione ivi indicata.

A seguito della domanda viene rilasciata l’autorizzazione amministrativa ai sensi della L.R. 1992 n.13 insieme al Nulla Osta sanitario previsto dall’art. 231 del R.D. 1934 n. 1265.

Nel caso in cui il titolare dell’attività intenda porre a disposizione degli ospiti un servizio di ristorazione e/o di bar dovrà munirsi delle relative autorizzazioni sanitarie ed ambientali (vedi “BAR – RISTORAZIONE” DIA).

Non è richiesto il requisito del corso di abilitazione professionale.

Il rilascio dell' autorizzazione e' subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l' ente gestore ed il Comune che individua e definisce i seguenti elementi:

  • i soggetti che possono utilizzare la struttura;
  • il tipo di gestione ed i servizi forniti tali in ogni caso da garantire le finalita' alle quali e' destinata la struttura;
  • l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
  • le tariffe e le modalita' di determinazione delle stesse;
  • il regolamento interno per l' uso della struttura;
  • le modalita' ed i limiti di utilizzazione per scopi ricettivi diversi nei periodi in cui gli ostelli non sono occupati dall' utenza giovanile.

I referenti

Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche

Tempi

Le autorizzazioni vengono rilasciate entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli allegati indicati nel modulo allegato.

Validità

Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.

Esse debbono essere rinnovate nel caso in cui l’immobile in cui si svolge l’attività ricettiva sia soggetto a lavori edilizi che ne trasformino la struttura.

Norme di riferimento