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ACCONCIATORI (BARBIERI E PARRUCCHIERI)

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Commercio ed Attività Economiche


Che cosa sono

La legge n. 174/2005 ha eliminato la distinzione fra le attività  di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere, riunendole nella definizione di "acconciatore", che comprende “tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, "con l'ulteriore precisazione che: "le imprese di acconciatura .. (inoltre) possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico".

L’art. 10 del Decreto Legge 31.1.2007 n. 7 intitolato “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese” ha completamente liberalizzato il settore stabilendo che:


l’attività di acconciatore non è più soggetta ad autorizzazione, ma a semplice dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.);

sono aboliti tutti i limiti relativi ad una distanza minima fra esercizi o ad un numero massimo di esercizi per zona o per Comune;

è abolito l’obbligo di osservare una giornata di chiusura infrasettimanale.

Come si accede

Le condizioni per svolgere l’attività di acconciatore sono:

  • il possesso dell’abilitazione professionale prevista dall’art.3 della legge n. 174 del 17 agosto 2005 per il titolare dell’attività e/o eventuali soci o dipendenti direttamente adibiti al trattamento dei clienti;
  • i requisiti urbanistico-edilizi (cioè l’agibilità) ed igienico-sanitari dei locali in cui si esercita l’attività: questi ultimi sono specificamente stabiliti nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.2.1971.

N.B. - chi intenda avviare oppure trasferire l’attività di acconciatore deve inoltre munirsi di “Autorizzazione Unica Ambientale”, finalizzata al controllo preventivo sulle emissioni e gli scarichi prodotti, rilasciata dal Servizio Ambiente del Comune, a seguito di apposita ed ulteriore domanda che l’interessato ha l’onere di presentare separatamente.

I referenti

Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche

Tempi

L’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Il termine è concepito per consentire al Comune di effettuare eventuali controlli.

L'avvio deve essere comunicato al Comune.

Norme di riferimento