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Precisazioni in merito alla determinazione delle tariffe TARI 2020

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Ai sensi dell'art. 107 comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, dalla Legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 disponendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF Arera per il 2020 ed i costi determinati a consuntivo per l'anno 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
Si richiamano la Delibera n. 6 del 24/01/2019 e la Delibera n. 9 del 07/02/2019 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale rispettivamente per l'approvazione del Piano Finanziario 2019 e delle Tariffe Tari per l'anno 2019.
Il Comune di Lavagna con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2020 ha proceduto con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020:
a) confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre 2020 e imputando il delta dei costi derivante dalla differenza del Piano Finanziario 2020 calcolato con il nuovo metodo Arera e dal consuntivo del Piano Finanziario 2020 calcolato con il nuovo metodo Arera e dal consuntivo del Piano Finanziario Tari 2019 sulle annualità 2021-2022-2023;
b) applicando i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd come da delibera di approvazione delle tariffe Tari 2019.

L'art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013 sancisce che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158". Il D.P.R. n. 158/99 disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed in particolare elabora il "metodo normalizzato" per definire le componenti dei costi e per determinare la tariffa di riferimento al fine di consentire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
L'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 disciplina che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"

Il Comune di Lavagna, nella predisposizione del Piano Finanziario e nella conseguente determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, non ha adottato i criteri alternativi al metodo normalizzato di cui all'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013, bensì ha adottato unicamente i criteri di cui al D.P.R. 158/99.