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RICETTIVITA' - LOCANDE
Commercio ed Attività Economiche
Che cosa sono
Le “locande”, istituite dalla Legge Regionale n. 49/1996, sono aziende ricettive alberghiere dotate da un minimo di tre ad un massimo di quattro stanze, equiparate a tutti gli effetti, agli alberghi a 1 stella, dei quali devono possedere i medesimi requisiti previsti dalla tabella B, allegata alla Legge Regionale 11/1982.
L'accertamento dei requisiti è effettuato dalla Provincia, entro novanta giorni dalla richiesta, mediante apposita certificazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
Le locande possono svolgere la propria attività, oltre che nella "casa madre", anche in dipendenze, purché ubicate non oltre i 100 metri di distanza.
Nelle dipendenze è consentito sistemare l'intera dotazione di camere.
Chi può esercitare l’attività
Tutti i cittadini (se extracomunitari, con permesso di soggiorno valido), in nome proprio o come legali rappresentanti di società.
Come si accede
Il soggetto interessato ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di una locanda (titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società) deve presentare al Servizio Attività Economiche una domanda, in bollo da Euro 14,62, redatta su apposito modello disponibile presso l’Ufficio (o scaricabile da questa pagina web), con tutti gli allegati ivi previsti.
A seguito della domanda viene rilasciata l’autorizzazione amministrativa ai sensi della L.R. 1982 n. 11 insieme al Nulla Osta sanitario previsto dall’art.231 del R.D. 1934 n. 1265.
L’autorizzazione deve essere nuovamente richiesta quando i locali in cui si esercita l’attività vengano trasformati con opere edilizie.
Nel caso in cui il titolare dell’attività intenda porre a disposizione degli ospiti un servizio di ristorazione e/o di bar dovrà munirsi delle relative autorizzazioni sanitarie ed ambientali (vedi “BAR – RISTORAZIONE” DIA).
I referenti
Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche
Tempi
Trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Validità
Permanente, salvo l’obbligo di aggiornamento della classificazione ogni cinque anni.
Norme di riferimento
- Legge Regionale 15 ottobre 1996 n. 49 “Istituzione e disciplina delle locande”
- Tabelle per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere
- Art. 231 R.D. 27 luglio 1934 n.1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie“
Allegato | Dimensione |
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521-LR49_19961015.doc | 26 KB |
Criteri di classificazione L.R.1982 n.11.doc | 234 KB |
R.D. 1265 1934 Art.231.doc | 25 KB |