Skip to Content

Stile pagina

Current Style: Standard

Grandezza del testo

Current Size: 100%

RICETTIVITA' - LOCANDE

The page style have not been saved, because your browser do not accept cookies.
Versione stampabileVersione stampabileVersione PDFVersione PDF

Commercio ed Attività Economiche


Che cosa sono

Le “locande”, istituite dalla Legge Regionale n. 49/1996, sono aziende ricettive alberghiere dotate da un minimo di tre ad un massimo di quattro stanze,  equiparate a tutti gli effetti, agli alberghi a 1 stella, dei quali devono possedere i medesimi requisiti previsti dalla tabella B, allegata alla Legge Regionale 11/1982.

L'accertamento dei requisiti è effettuato dalla Provincia, entro novanta giorni dalla richiesta, mediante apposita certificazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Le locande possono svolgere la propria attività, oltre che nella "casa madre", anche in dipendenze, purché ubicate non oltre i 100 metri di distanza.

Nelle dipendenze è consentito sistemare l'intera dotazione di camere.

Chi può esercitare l’attività

Tutti i cittadini (se extracomunitari, con permesso di soggiorno valido), in nome proprio o come legali rappresentanti di società.

Come si accede

Il soggetto interessato ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di una locanda (titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società) deve presentare al Servizio Attività Economiche una domanda, in bollo da Euro 14,62, redatta su apposito modello disponibile presso l’Ufficio (o scaricabile da questa pagina web), con tutti gli allegati ivi previsti.

A seguito della domanda viene rilasciata l’autorizzazione amministrativa ai sensi della L.R. 1982 n. 11 insieme al Nulla Osta sanitario previsto dall’art.231 del R.D. 1934 n. 1265.

L’autorizzazione deve essere nuovamente richiesta quando i locali in cui si esercita l’attività vengano trasformati con opere edilizie.

Nel caso in cui il titolare dell’attività intenda porre a disposizione degli ospiti un servizio di ristorazione e/o di bar dovrà munirsi delle relative autorizzazioni sanitarie ed ambientali (vedi “BAR – RISTORAZIONE” DIA).

I referenti

Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche

Tempi

Trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Validità

Permanente, salvo l’obbligo di aggiornamento della classificazione ogni cinque anni.

Norme di riferimento

AllegatoDimensione
521-LR49_19961015.doc26 KB
Criteri di classificazione L.R.1982 n.11.doc234 KB
R.D. 1265 1934 Art.231.doc25 KB