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RICETTIVITA' - AFFITTACAMERE
Commercio ed Attività Economiche
Che cosa sono
Gli esercizi di AFFITTACAMERE sono le strutture ricettive gestite da privati atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari - compresa la eventuale somministrazione di cibi e bevande - in non più di sei camere aventi capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto ubicate in uno o due appartamenti ammobiliati posti in uno stesso stabile.
Sono compresi nel prezzo della camera i seguenti servizi minimi:
- pulizia dei locali almeno una volta alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;
- cambio della biancheria almeno una volta alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;
- fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento.
I locali destinati all' esercizio di affittacamere, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico - edilizi comunali devono anche essere dotati di:
- un locale bagno - composto di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente - ogni otto persone o frazione ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi;
- arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia e comodino per persona nonche' da tavolo, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera;
- accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno o di uso comune;
Chi può esercitare l'attività
Tutti i cittadini (se extracomunitari, con permesso di soggiorno valido), in nome proprio o come legali rappresentanti di società.
Come si accede
Il soggetto interessato è tenuto a presentare al Servizio Attività Economiche una dichiarazione di inizio di attività redatta su apposito modello corredata della documentazione ivi indicata (scaricabile da questa pagina web).
I referenti
Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche
Tempi
L'attività di affittacamere può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Contestualmente all'inizio dell'attività il soggetto ne dà comunicazione al Comune.
Note
Il titolare che intenda sospendere temporaneamente l' attività deve darne preventivo avviso al Comune e indicarne la durata.
La sospensione non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune di altri 6 mesi per fondati e accertati motivi. Decorso tale termine la dichiarazione di inizio deve essere rinnovata nel caso in cui l’interessato intenda riprendere l’attività.
Norme di riferimento