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ALIMENTI (PRODUZIONE - VENDITA - SOMMINISTRAZIONE) - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA
Commercio ed Attività Economiche
Che cos'è
L’art.1 della legge 30 aprile 1962 n.283 stabilisce che sono soggette a vigilanza, per la tutela della pubblica salute, la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione.
Per effetto delle Deliberazioni della Giunta Regionale n.386 del 20.4.2006 e n. 1465 del 15/12/2006 , in esecuzione del Regolamento del Consiglio Europeo n.852-853/2004, per svolgere attività nel settore alimentare non è più necessario chiedere ed ottenere il rilascio di una autorizzazione sanitaria ma solo presentare una denuncia di inizio attività (D.I.A.).
Le variazioni nell'attività di unità di impresa del settore alimentare già autorizzate devono essere comunicate con "notifica".
Chi deve fare denuncia
Sono quindi tenute alla presentazione di denuncia tutte le seguenti attività:
produzione industriale e artigianale, trasformazione e confezionamento (stabilimenti, laboratori, gastronomie);
somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar-caffé, mense aziendali o di collettività);
vendita all’ingrosso e al dettaglio (in sede fissa o ambulante).
Come si accede
Il soggetto interessato (titolare dell'impresa individuale; legale rappresentante della società ) deve presentare al Servizio Attività Economiche del Comune la denuncia redatta su apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio o scaricabile da questa pagina web, ed allegarvi tutta la documentazione ivi indicata.
Il Comune la registra nei propri archivi e la trasmette alla ASL 4 Chiavarese per le verifiche ed i controlli del caso.
I controlli sulle attività sono svolti dalla ASL 4 Chiavarese, cui spetta di accertare l’idoneità dei locali e delle attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario e di stabilire eventuali prescrizioni.
Le strutture di riferimento, anche per eventuali informazioni, sono:
- Struttura Complessa Igiene degli alimenti e della Nutrizione (Corso Dante 163, 16043 Chiavari (GE) - Tel. 0185/329011-12 - email: ian@asl4.liguria.it)
Nel caso di trattamento di alimenti a base di carni, uova e latticini:
- Struttura Complessa igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale (Corso Dante 163, 16043 Chiavari (GE) - Tel. 0185/329096 - email: aloa@asl4.liguria.it)
I referenti
Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche
Tempi
In alcuni casi (indicati nella modulistica e nelle relative istruzioni) l’attività può essere iniziata solo dopo che siano trascorsi 45 giorni dalla presentazione della D.I.A.
Il termine può essere ridotto se nel frattempo sia stata effettuato sopralluogo da parte della ASL con esito favorevole.
Validità
La denuncia di inizio attività è valida a tempo indeterminato, ma è soggetta ad obbligo di aggiornamento nel caso di variazioni :
- dei generi alimentari trattati;
- dei locali e degli impianti in cui si svolge l’attività;
- del soggetto proprietario o della ragione sociale dell’impresa.
Norme di riferimento
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 386 del 20/4/2006
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1465 del 15/12/2006
- Circolare Assessorato alla Salute della Regione Liguria del 15/12/2006
- Art. 2 Legge n. 283/1962