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AGRITURISMO
Commercio ed Attività Economiche
Che cosa sono
Per agriturismo si intende l’attività di ricezione e di ospitalità (in alloggi o spazi di campeggio) esercitate dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali.
Tale attività è disciplinata da un legge statale (Legge 20 febbraio 2006, n.96) e da una legge regionale (L.R. 21 novembre 2007, n. 37) che definiscono i requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di agriturismo, in relazione alle particolari agevolazioni di cui queste godono rispetto alle normali attività ricettive e di ristorazione.
L’autorizzazione può riguardare, a scelta dell’interessato, esclusivamente l’ospitalità o la ristorazione oppure entrambe.
Chi può esercitare l'attività
Imprenditori agricoli singoli ed associati con sede in Lavagna (e loro familiari) iscritti all'elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all' esercizio dell' agriturismo.
Come si accede
Come primo adempimento l'imprenditore agricolo deve inanzitutto richiedere l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 37/07. L'imprenditore agricolo in possesso dei requisiti di accesso, viene iscritto nell'apposito registro degli operatori agrituristici. Successivamente deve espletare l'iter burocratico volto ad ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività per il quale deve presentare al servizio Attività Economiche domanda in bollo redatta su apposito modello, disponibile presso l'ufficio o scaricabile da questa pagina e allegarvi tutta la documentazione necessaria.
I referenti
Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche
Tempi
L’autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dal deposito della domanda con allegata tutta la documentazione necessaria.
Validità
L'autorizzazione fissa i periodi d'esercizio ed i limiti relativi all'attività agrituristica.
Norme di riferimento
- Artt. 230 bis e 2135 C.C.
- Legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- Legge Regionale n. 37 del 21 novembre 2007
- Regolamento n. 4 del 23 settembre 2008