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Iscrizione e Cancellazione A.I.R.E.

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Descrizione:

L’A.I.R.E è l’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero.
E’ stata istituita nel 1990 a seguito dell’emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero") e del suo Regolamento di Esecuzione DPR n. 323 del 30 maggio 1989. Contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi o per i quali è stata accertata d’ufficio tale residenza.

Iscrizione:

Devono iscriversi all’AIRE:

  • i cittadini che intendono trasferire la propria residenza da un comune italiano all’estero per un periodo superiore ad un anno;
  • i cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
  • le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, pur continuando a risiedervi.

L’iscrizione all’AIRE dei cittadini nati all’estero o degli stranieri che hanno acquisito all’estero la cittadinanza italiana può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di stato civile del comune competente all’iscrizione, dell’atto di nascita o dell’acquisto della cittadinanza e solo dopo aver ricevuto dall’ufficio consolare l’indicazione dell’esatto e completo indirizzo estero.
L’iscrizione all’AIRE è un obbligo previsto dalla legge, il rispetto di tale obbligo rappresenta un dovere civico che comporta la possibilità di esercitare con regolarità il diritto di voto e di ottenere certificati dal comune di iscrizione e dal consolato di residenza.

L’iscrizione all’AIRE è di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall’interessato, all’Ufficio consolare di residenza che la trasmette al comune italiano di ultima residenza oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all’estero, al comune di ultima residenza dei genitori o degli antenati dell’interessato. La dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero deve essere resa al consolato entro 90 giorni dall’espatrio. E’ comunque possibile, anche oltre i 90 giorni, richiedere l’iscrizione al consolato, regolarizzando così la propria posizione. Per coloro che si sono trasferiti dall’Italia all’estero, l’iscrizione in AIRE comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente.

E’ possibile iscriversi o trasferirsi nell’AIRE del Comune di nascita (anziché in quello di ultima residenza), qualora l’interessato abbia chiesto e ottenuto di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di nascita. E’ inoltre possibile richiedere il trasferimento nell’AIRE di un altro comune qualora l’interessato abbia membri del proprio nucleo familiare iscritti all’AIRE o all’APR di quel Comune.

E' anche possibile comunicare il prossimo trasferimento all'Ufficio Anagrafe del comune di residenza alcuni giorni prima della partenza, ma per il perfezionamento della pratica è comunque necessaria la dichiarazione del Consolato.

Decorrenza:

L'iscrizione all'A.I.R.E. decorre da:

  • data della comunicazione all'Ufficio Anagrafe del trasferimento all'estero, qualora venga fatta preventivamente;
  • data di arrivo al protocollo del Comune della comuncazione del Consolato;
  • data della trascrizione dell'atto di nascita.

Non devono iscriversi all’AIRE:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo inferiore all’anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;
  • i militari in servizio presso uffici e strutture NATO.

Cancellazione:

La cancellazione dall’AIRE si effettua per:

  • iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, a seguito di rimpatrio dall’estero;
  • decesso o morte giudizialmente dichiarata;
  • trasferiomento ad A.I.R.E. di altro Comune
  • perdita della cittadinanza.
  • irreperibilità presunta, salvo prova contraria;

La cancellazione per irreperibilità presunta (salvo prova contraria) avviene:

  • trascorsi cento anni dalla nascita;
  • dopo due censimenti consecutivi conclusi con esito negativo;
  • quando risulti inesistente l’indirizzo all’estero;
  • quando, per due elezioni di seguito, sia tornata indietro la cartolina elettorale.

Riferimento normativo:

Legge n. 470/1988
DPR 223/1989
Circolare M.I.A.C.E.L. n.12 del 26/06/1990
Legge n. 104/2002


Termine di conclusione: 180 giorni

Responsabile del procedimento: Ufficiale Anagrafe/Stato Civile

Responsabile dell’atto finale: Ufficiale Anagrafe/Stato Civile

Altri enti coinvolti: Autorità consolari

Documenti da presentare: inserire modulistica

Note:

Uffici correlati: