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TARES
Con il D.L. 201 del 06/12/2011 all’art. 14 è stato istituito in tutti i Comuni italiani il “Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi” denominato Tares per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento.
Le principali novità della Tares 2013 sono:
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
- maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione strade ecc..). Per l’anno 2013 alla tariffa Tares determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di 0,30 euro al mq che viene versata direttamente allo Stato, unitamente all’ultima rata con modello di pagamento F24;
- adozione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99 per la determinazione della tariffa;
- soppressione dell’addizionale ex-Eca (5%) e della maggiorazione dell’addizionale ex-Eca (5%) devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti;
- numero rate e scadenza stabilite con delibera del Consiglio Comunale;
- possibilità di utilizzare per le rate di acconto Tares le tariffe Tarsu in vigore per l’anno 2012 ad eccezione dell’ultima rata che prevede il conteggio di quanto dovuto per l’anno 2013 con le tariffe Tares con scomputo di quanto versato con le rate di acconto;
- divieto, per la rata di conguaglio, di utilizzare strumenti di pagamento diversi dal modello F24 o dal bollettino di conto corrente postale approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/05/2013.
Evoluzione normativa Tares:
- Art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011
- Art. 10 del D.L.35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013
- Art. 5 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI
Presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati.
Si intendono per:
a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO E SUPERFICIE IMPONIBILE
Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27/04/1999.
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate od accertate ai fini della Tarsu di cui al D.Lgs. 507/93.
La tariffa, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, è formata da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali dei costi del servizio di gestione (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti (quota variabile) in modo che venga assicurata la copertura integrale dei costi.
TARIFFE
Per le utenze domestiche dei residenti nel Comune di Lavagna il tributo è commisurato alla superficie ed al numero dei componenti il nucleo familiare, il cui numero è determinato sulla base delle risultanze anagrafiche.
Per le utenze domestiche dei non residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare viene utilizzato il criterio di un componente ogni 43 mq.
Per le utenze non domestiche le unità sono accorpate in classi di attività omogenee stabilite dall’allegato 2 del D.P.R. 158/99.
Alla tariffa è applicata in unica soluzione, unitamente all’ultima rata a conguaglio del tributo, una maggiorazione standard pari a 0,30 euro a mq di competenza esclusiva dello Stato.
Alla tariffa è applicato il Tributo Provinciale pari al 5%, di esclusiva competenza della Provincia di Genova.
Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree
VERSAMENTO DEL TRIBUTO E SCADENZE RATE DI VERSAMENTO
Il versamento del tributo va eseguito a seguito del ricevimento dell’avviso di pagamento emesso dall’Ufficio Tributi del Comune di Lavagna.
A Maggio 2013 sono già state inviate due rate di acconto Tares con scadenza 29/06/2013 e 30/09/2013 calcolate sulla base delle tariffe Tarsu in vigore per l’anno 2012 e pari al 67% di quanto dovuto per l’anno 2012.
La terza rata a conguaglio Tares con scadenza al 16/12/2013 prevede il calcolo di quanto dovuto per l’anno 2013 sulla base delle tariffe Tares deliberate dal Consiglio Comunale con contestuale scomputo di quanto già calcolato ed inviato in acconto.
E’ vietato procedere ad autoliquidazioni del tributo.
E’ vietato versare la Tares sul conto corrente Tarsu o sul conto corrente della Tesoreria Comunale.
Il versamento dovrà essere eseguito esclusivamente mediante utilizzo del modello di pagamento F24 semplicato allegato all’avviso di pagamento per il conguaglio Tares.
DICHIARAZIONI
DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE: la dichiarazione per inizio occupazione o variazione deve essere presentata entro 60 giorni dall’inizio della detenzione, occupazione e/o variazione.
La decorrenza della tariffa per inizio occupazione o variazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
La dichiarazione può essere presentata sia utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune sia a mezzo raccomandata o mail a patto che presenti tutti gli elementi richiesti dal presente Regolamento Tares.
Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi fino al verificarsi di eventi che comportino un diverso ammontare del tributo.
NON OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SE NON CI SONO VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO DICHIARATO AI FINI DELLA TARSU.
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE: la dichiarazione di cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento di estinzione del tributo con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, con diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
La tardiva presentazione della denuncia di cessazione comporta lo sgravio del tributo dalla data di presentazione della tardiva dichiarazione, salvo subentro di nuovo occupante.
L’omessa dichiarazione di cessazione in corso d’anno comporta la cessazione del tributo a far data dall’anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
La denuncia di cessazione può essere presentata sia utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune sia a mezzo raccomandata o mail a patto che presenti tutti gli elementi richiesti dal presente Regolamento Tares.
RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Per le riduzioni, agevolazioni ed esezioni si rimanda al vigente Regolamento Comunale Tares – Titolo IV – articoli 15, 16, 17, 18,19, 20, 21 precisando che:
1) per le utenze domestiche detenute da soggetti non residenti ed occupate per uso stagionale e discontinuo, la riduzione del 25% sulla componente variabile del tributo è stata applicata d’ufficio per tutti i non residenti: pertanto non deve essere presentata nessuna richiesta di riduzione;
2) per le utenze poste al di fuori del perimetro di raccolta obbligatoria, le riduzioni della quota fissa e variabile del tributo sono state applicate d’ufficio sulla base delle denunceTarsu: pertanto non deve essere presentata nessuna richiesta di riduzione;
3) per i locali adibiti a ricovero attrezzi agricoli, l’esenzione dalla Tares è stata applicata d’ufficio sulla base di quanto già dichiarato ai fini Tarsu: pertanto non deve essere presentata nessuna richiesta di esenzione;
4) per le utenze non domestiche, definite quali sottocategorie stagionali nell’allegato B del Regolamento Tares, la riduzione pari al 30% sia della componente fissa che della componente variabile del tributo è stata applicata d’ufficio: pertanto non deve essere presentata nessuna richiesta di riduzione.
- Regolamento Tares anno 2013 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 5/8/2013
- Dichiarazione di iscrizione Tares
- Dichiarazione di cessazione Tares
- Dichiarazione di esclusione Tares