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Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
La dispersione viene autorizzata esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta. Nel caso di cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, oltre all'autorizzazione occorre il nulla osta del Comune in cui deve essere effettuata la dispersione.
Lo spargimento delle ceneri, l'affondamento, l'interramento dell'urna viene consentito, previo versamento dei relativi diritti cimiteriali, unicamente in aree a ciò destinate all'interno del Cimitero, in aree private e con il consenso del proprietario, ed in natura - mare, lago, fiume, collina - nel rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente in materia. Se il decesso è avvenuto a Lavagna, il soggetto espressamente indicato in vita dal de cuius con atto scritto o in mancanza il coniuge o altro familiare avente diritto individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile deve presentare all' Ufficio di Polizia Mortuaria apposita domanda, compilando il modulo disponibile presso l’Ufficio ed effettuando il versamento dei relativi diritti cimiteriali.
Riferimento normativo:
Legge 30 marzo 2001 n. 130
L.R. 4 luglio 2007 n. 24
L.R. Regione Liguria 11 marzo 2008 n. 4
R.R. 11 marzo 2008 n. 1
L.R. 6 agosto 2009 n. 34
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e tariffario allegato
Termine di conclusione: 30 giorni
Altri enti coinvolti: nel caso in cui occorra il nulla osta, l’eventuale Comune interessato.
Documenti da presentare: documento di identità del soggetto legittimato a richiedere la dispersione, testamento o altra dichiarazione scritta del defunto e n. 2 marche da bollo da € 14,62.
N.B.: per termine di conclusione si intende quello massimo previsto dalla Legge. Il tempo reale medio di conclusione del procedimento varia a seconda dei singoli casi.
Uffici correlati: Ufficio Ragioneria