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Autenticazioni
Descrizione: Autenticazione di copie e documenti Le autentiche di copia servono a comprovare l’autenticità della copia di un documento e, pertanto, sostituiscono l’originale per gli usi previsti dalla legge. La copia di documento può essere autenticata:
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere copie autentiche ma devono accettare la dichiarazione di conformità all’originale resa dall’interessato con allegata copia del documento di identità. Autenticazione di firma Presso gli sportelli URP può essere autenticata la firma su:
Le dichiarazioni rivolte a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblici servizi non richiedono più l’autentica di firma, in tal caso si appone direttamente la propria firma dinanzi all’impiegato addetto al ricevimento della documentazione oppure si invia con in allegato fotocopia di documento di identità valido. E’ necessaria la presenza dell’interessato che deve presentarsi con un documento di identità valido. Qualora il cittadino sia per gravi motivi impossibilitato a presentarsi direttamente allo sportello, occorre prendere accordi affinché un agente di polizia municipale si rechi presso l’abitazione ad autenticare la firma. Autenticazione di fotografie Le autentiche di fotografie possono essere richieste da Pubbliche Amministrazioni e nei casi previsti dalla normativa per il rilascio di documenti personali (es. patente, passaporto, porto d’armi, licenza di pesca, licenza di caccia). L’autentica può essere fatta in prima istanza direttamente presso l’Ufficio che richiede l’autentica della fotografia oppure presso il Comune, anche per i non residenti. Costi:
Riferimento normativo: D.P.R. n. 445/2000 Termine di conclusione: immediato al momento della richiesta Responsabile del procedimento: Ufficiale Anagrafe/Stato Civile Responsabile dell’atto finale: Ufficiale Anagrafe/Stato Civile Altri enti coinvolti: / Documenti da presentare: Note: / Uffici correlati: /
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