Skip to Content

Stile pagina

Current Style: Standard

Grandezza del testo

Current Size: 100%

Imposta Comunale sulla Pubblicità

The page style have not been saved, because your browser do not accept cookies.
Versione stampabileVersione stampabileVersione PDFVersione PDF

Tributi
Cos'è l'imposta comunale sulla Pubblicità

Il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 507/93 articoli da 1 a 37


Come si accede

Avanzando la richiesta presso gli uffici della ditta ICA di La Spezia (Viale Italia 136, 19125 La Spezia - Tel: 0187.57521), facendo riferimento all'Ufficio sito in Lavagna, CORSO GENOVA 100 - indirizzo mail : ica.lavagna@icatributi.it  (Tel: 0185.301490).

Chi la paga

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Quando si paga

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Modalità di determinazione dell'imposta:


L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Obblighi del contribuente

Il soggetto passivo d'imposta, prima di iniziare la pubblicità, deve presentare apposita denuncia all'ufficio e la comunicazione deve avvenire anche in caso di cessazione o variazione temporanea, utilizzando il modulo sottoriportato.

Il pagamento dell'imposta è annuale, con termine a gennaio di ogni anno, e se non si verificano variazioni dovrà essere versato l'importo dell'anno precedente.

Sanzioni per omessa, infedele dichiarazione e tardivo pagamento:

- in caso di mancata denuncia il 100 % dell’ imposta evasa , riducibile 1/3 se il versamento avviene entro 60 giorni dalla
notifica dell’ avviso di pagamento ,
- in caso di infedele denuncia il 50 % dell’ imposta evasa, riducibile 1/3 se il versamento avviene entro 60 giorni dalla
notifica dell’ avviso di pagamento,
- in caso di mancato pagamento entro i termini previsti per la scadenza 30 % a seguito dell’emissione dell’ avviso raccomandato.;

- qualora il contribuente si rechi spontaneamente all’ ufficio si applica il ravvedimento operoso come previsto dalla normativa in materia, con conseguente riduzione della sanzione.
 

Dove e come si paga:

Concessionaria addetta alla riscossione è ICA srl V.le Italia 136, 19124 La Spezia - ( Tel: 0187.57521. – fax 0187.509266 )
sito : www.icatributi.it                    informazioni: info@icatributi.it                   posta certificata : info@pec.icatributi.com

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale è gestito in concessione dalla ditta ICA di La Spezia (Viale Italia 136, 19124 La Spezia - Tel: 0187.57521), facendo riferimento all'Ufficio sito in Lavagna, CORSO GENOVA 100, orario al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12. E' possibile contattare l'ufficio alla seguene mail : ica.lavagna@icatributi.it (Tel: 0185.301490)

Modulistica correlata
- dichiarazione nuova esposizione e cessazione dei mezzi pubblicitari

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18/03/2011 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24/06/2011 (modifiche al Regolamento approvato con Del. C.C. n. 14 del 18/03/2011)

- Regolamento

 

Tariffe vigenti per applicazione diritto sulle pubbliche affissioni ed imposta comunale sulla pubblicità:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29/01/2019

 

Riduzioni previste dal vigente regolamento:

La tariffa dell’ imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
Copia del provvedimento di patrocinio deve essere presentata al concessionario per la riscossione del tributo ai fini dell’applicazione della predetta riduzione.
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacolo viaggianti e di beneficenza.

 

Esenzioni previste dal vigente regolamento:

a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere, inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art. 11;

g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

 

Manifestazioni ed eventi con richiesta di concessione di Patrocinio Comunale:

Per tutti i soggetti, gli enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che intendessero richiedere al Comune la concessione del gratuito patrocinio per un evento od una iniziativa, si precisa che le agevolazioni tariffarie e tributarie sono applicate dagli Uffici Comunali e dal Concessionario della riscossione  sulla base di quanto previsto dalle vigenti norme statali e dai Regolamenti comunali. Di seguito si riporta il Regolamento Comunale per la Concessione di Patrocinio che riassume le agevolazioni spettanti per la fattispecie in esame.

- Regolamento Comunale per la Concessione di Patrocinio