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COMMERCIO - VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI
Commercio ed Attività Economiche
Che cosa é
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti ricavati per coltura o allevamento dalle rispettive aziende e quelli ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
Chi può esercitare l'attività
Imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari di aziende agricole con sede in Lavagna.
Requisiti soggettivi: Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.
Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Come si accede
Il soggetto interessato (titolare dell'azienda agricola) deve presentare al Servizio Attività Economiche una comunicazione (D.I.A) in carta libera in triplice copia redatta su modello (scaricabile da questa pagina web).
I referenti
Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche
Tempi
L'attività di vendita può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
Norme di riferimento
- artt. 19 e 21 Legge n. 241/1990;
- D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.