Skip to Content

Stile pagina

Current Style: Standard

Grandezza del testo

Current Size: 100%

Canone unico patrimoniale

The page style have not been saved, because your browser do not accept cookies.
Versione stampabileVersione stampabileVersione PDFVersione PDF

Presupposto impositivo

Il Comune di Lavagna disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile istituito dall'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il canone suddetto si applica in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 507/93, e limitatamente ai casi di occupazione temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno, i prelievi di cui ai commi 639,667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

Soggetti passivi del canone

Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall’occupante di fatto.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Criteri per la determinazione del canone

1. L’importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera della tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare), ferma restando quanto previsto dai regolamenti vigenti in ordine alla durata.

2. Per le occupazioni realizzate in occasione di mercati giornalieri, settimanali, stagionali, il canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di posto fisso o non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotto del 30%.

3. Per le occupazioni realizzate in occasione di mercati straordinari, il canone è aumentato del 25%.

4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest’ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

6. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, le strade del Comune sono classificate in 2 categorie/zone.

Termini e modalità di versamento

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un’unica soluzione qualora l’importo dovuto per i giorni di occupazione dell’anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E’ consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/1 0 qualora l’importo dovuto sia superiore a € 250,00.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall’articolo2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n° 255.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell’assegnazione del posteggio o mediante metodi di pagamento telematici così come disposto dalla normativa vigente.

E' fatto divieto di effettuare bonifici o versamenti sui conti correnti postali precedentemente destinati ai tributi Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni.

Il nuovo conto corrente bancario per la riscossione del tributo ha il seguente codice iban:

IT77X0538732010000047179230

Per il pagamento mediante PagoPa utilizzare il seguente link: https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=MjAxNjY=

Il concessionario per la riscossione del canone unico patrimoniale è
ICA srl
Corso Genova 102/B
16033 Lavagna
tel. 0185 301490
e-mail ica.lavagna@icatributi.it

Orario di apertura ufficio al pubblico: dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al sabato

AllegatoDimensione
Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09-04-2021368.96 KB
Riclassificazione in zone per Canone Unico Patrimoniale78.31 KB
Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 23-04-2021305.93 KB
Tariffe Canone Unico Patrimoniale (in vigore dall'1/1/2021)68.46 KB
Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28-03-2022.pdf467.17 KB
Regolamento canone unico patrimoniale (in vigore dall'1/1/2022).pdf641.53 KB
Regolamento canone unico patrimoniale (in vigore dall'1/1/2021 sino al 31/12/2021).pdf628.31 KB
Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29.05.23 e Regolamento canone unico patrimoniale (in vigore dal 01.01.23).pdf1.29 MB
Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 03.02.23 - Rideterminazione delle scadenze delle rate per il versamento del canone unico patrimoniale per occupazioni suolo permanente.pdf257.37 KB
Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 21.04.23 - Esenzione parziale pagamento del canone unico.pdf254.64 KB