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ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA E MATRIMONIO CON DECRETO MINISTERIALE O PREFETTIZIO

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CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA CON DECRETO MINISTERIALE O PREFETTIZIO

 

PER MATRIMONIO - cittadini stranieri coniugati con italiani articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91

La competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è assegnata – a decorrere dal 1° giugno 2012 – al Prefetto (Direttiva Ministro dell’Interno 7 maggio 2012).

La domanda va presentata in Prefettura.

Al termine del procedimento la Prefettura tramette il decreto di conferimento all'interessato il quale dovrà recarsi in Comune per prenotare la data del  Giuramento.

PER RESIDENZA IN ITALIA - cittadini stranieri residenti in Italia articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91:

La competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è assegnata – a decorrere dal 1° giugno 2012 – al Prefetto (Direttiva Ministro dell’Interno 7 maggio 2012).

La domanda va presentata in Prefettura.

Al termine del procedimento la Prefettura tramette il decreto di conferimento all'interessato il quale dovrà recarsi in Comune per prenotare la data del Giuramento.

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art. 14 L. 91/1992).

Tale acquisto automatico avviene all'ufficio stato civile del Comune che redige apposito atto, senza ulteriori adempimento da parte del neo cittadino.

 

DICIOTTENNI NATII IN ITALIA E QUI RESIDENTI

Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art. 4, c. 2 L. 91/1992). Tale dichiarazione di volontà deve essere resa dall’interessato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza

Riferimenti normativi:

Legge 13.06.1912 n. 555
Legge 05.02. 1992 n. 91
DPR 12.10.1993 n. 572