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Sportello unico attività produttive - Commercio ed Attività Economiche
Sportello Unico attività produttive - Commercio ed Attività Economiche
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L'elenco completo dei procedimenti e relativa modulistica si trovano sulla piattaforma governativa:
la normativa è messa a disposizione sul portale infocamere:
I diritti istruttoria da versare tramite bonifico bancario alla tesoreria Comunale Banca CA.RI.GE. filiale di Lavagna piazza della Libertà, codice IBAN IT52C0617532010000006697090, sono elencati nella delibera di Giunta Comunale n. 39 del 09.03.2020
Per le STRUTTURE RICETTIVE vedere anche:
https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/strutture-ricettive.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/appartamenti-ammobiliati...
www.comune.lavagna.ge.it/content/tassa-soggiorno
TRATTENIMENTI MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI
La Deliberazione del Consiglio Regionale n.32 del 18.11.2014 ha stabilito che:
" ATTIVITA' ACCESSORIE:
Le SCIA/autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche a:
a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonchè di giochi previsti dalle normative vigenti;
b) l'effettuazione di intrattenimenti musicali senza ballo.
Nei casi di cui sopra a condizione che:
- l'intrattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
- i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè non devono essere idonei all'accoglimento prolungato del pubbico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
- non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
- non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi esposto.
La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento.
L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza importare il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da intrattenimento non comporta alcun adempimento.
In caso di organizzazione di intrattenimento devono essere rispettate le norme in materia di INQUINAMENTO ACUSTICO, di sicurezza e di prevenzione incendi. In particolare: per quanto riguarda l'inquinmaneto acustico esso è disciplinato dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dalla legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 (dispiosizioni in materia di inquinamento acustico) e dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
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D CR n32 18_11_2014.pdf | 369.7 KB |