Skip to Content

Stile pagina

Current Style: Standard

Grandezza del testo

Current Size: 100%

Autenticazioni

Versione stampabileVersione stampabileVersione PDFVersione PDF
 

Descrizione:

Autenticazione di copie e documenti

Le autentiche di copia servono a comprovare l’autenticità della copia di un documento e, pertanto, sostituiscono l’originale per gli usi previsti dalla legge. La copia di documento può essere autenticata:

  • dall’addetto al ricevimento della documentazione al quale deve essere consegnata la copia;
  • dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l’originale;
  • dal notaio;
  • da un segretario comunale;
  • dal cancelliere

Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere copie autentiche ma devono accettare la dichiarazione di conformità all’originale resa dall’interessato con allegata copia del documento di identità.
L’autentica può essere richiesta anche da persona diversa dall’interessato ed in Comune diverso da quello di residenza.

Autenticazione di firma

Le autentiche di firma servono a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale incaricato dell’autentica. La firma può essere autenticata in ogni Comune. L’autentica di firma può essere redatta anche da un notaio – cancelliere – segretario comunale.

Presso gli sportelli URP può essere autenticata la firma su:

  • dichiarazioni di stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza se richieste da provati;
  • istanze da presentare a privati;
  • deleghe per la riscossione di benefici economici da parte di terzi;
  • atti di alienazione di beni mobili registrati secondo la disciplina dell’art. 7 della Legge n. 248/2006.

Le dichiarazioni rivolte a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblici servizi non richiedono più l’autentica di firma, in tal caso si appone direttamente la propria firma dinanzi all’impiegato addetto al ricevimento della documentazione oppure si invia con in allegato fotocopia di documento di identità valido.

E’ necessaria la presenza dell’interessato che deve presentarsi con un documento di identità valido. Qualora il cittadino sia per gravi motivi impossibilitato a presentarsi direttamente allo sportello, occorre prendere accordi affinché un agente di polizia municipale si rechi presso l’abitazione ad autenticare la firma.

Autenticazione di fotografie

Le autentiche di fotografie possono essere richieste da Pubbliche Amministrazioni e nei casi previsti dalla normativa per il rilascio di documenti personali (es. patente, passaporto, porto d’armi, licenza di pesca, licenza di caccia).

L’autentica può essere fatta in prima istanza direttamente presso l’Ufficio che richiede l’autentica della fotografia oppure presso il Comune, anche per i non residenti.
E’ necessaria la presenza dell’interessato che deve presentarsi con un documento di identità valido e fotografie recenti; se trattasi di minore è necessario che sia accompagnato da un genitore o da un tutore.

Costi:

  • € 1,60 per autentiche in carta semplice
  • € 2,10 per autentiche in bollo

Riferimento normativo:

D.P.R. n. 445/2000

Termine di conclusione: immediato al momento della richiesta

Responsabile del procedimento: Ufficiale Anagrafe/Stato Civile

Responsabile dell’atto finale: Ufficiale Anagrafe/Stato Civile

Altri enti coinvolti: /

Documenti da presentare:

Note: /

Uffici correlati: /