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RIMESSE DI VEICOLI

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Commercio ed Attività Economiche
Che cosa sono

Si considerano “rimesse” i locali chiusi utilizzati professionalmente per il ricovero e la custodia di automobili, imbarcazioni, biciclette e simili.

Chi può esercitare l’attività

Tutti i cittadini (se extracomunitari, con permesso di soggiorno valido), in nome proprio o come legali rappresentanti di società.

Come si accede

L’art. 1 del  D.P.R. n. 480 del 19 dicembre 2001 stabilisce che l’esercizio di una rimessa è soggetto a dichiarazione di inizio di attività (scaricabile da questa pagina web), da presentarsi al Comune ove la rimessa è situata.

Alla comunicazione devono essere allegati:

  • il “certificato di prevenzione incendi” o “nulla-osta provvisorio” (per rimesse idonee al ricovero di più di 9 veicoli);
  • la planimetria dei locali da adibire a rimessa.

I referenti

Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche

Tempi

Il Comune trasmette entro cinque giorni copia della denuncia di inizio attività  al Prefetto.

Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività  nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del TULPS, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Norme di riferimento