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Richiesta Indicazione del Nome ex art. 36 D.P.R. n. 396/2000

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Descrizione:

Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 36 (indicazione del nome) del DPR n. 396/2000, un nome composto da più elementi, separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante, o all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e di anagrafe.

La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica, a mezzo posta o via fax.
La dichiarazione di nuova indicazione del nome verrà annotata sugli atti (e su eventuali trascrizioni degli stessi):

  • di nascita e di matrimonio del richiedente;
  • di nascita del coniuge;
  • di nascita dei figli.

La comunicazione della nuova indicazione del nome verrà trasmessa all’anagrafe di residenza del richiedente e potrà comportare anche variazioni nel codice fiscale.

La procedura non comporta costi per l’utenza.

Riferimento normativo:
Art. 36 D.P.R. n. 396/2000 Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile;

Termine di conclusione: 30 giorni

Responsabile del procedimento: Ufficiale Stato Civile

Responsabile dell’atto finale: Ufficiale Stato Civile

Altri enti coinvolti: altre PA

Documenti da presentare:

Note: /

Uffici correlati: Anagrafe