Current Style: Standard
RICETTIVITA' - CASE PER FERIE
Commercio ed Attività Economiche
Che cosa sono
Gli esercizi di CASE PER FERIE sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone, gestite - al di fuori dei normali canali commerciali - da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive oppure gestite da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Nelle case per ferie deve essere garantita oltre alla prestazione dei servizi ricettivi anche la disponibilità di strutture e servizi adeguati a perseguire le suddette finalità.
Le case per ferie oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - edilizi comunali devono anche avere:
- superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in piu' e con un massimo di quattro posti letto per camera; altezza dei locali analoga a quella prescritta per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico - edilizi di ogni singolo comune;
- un wc e un lavabo ogni sei posti letto un bagno o doccia e un bidet ogni dieci posti letto non serviti da dotazione private;
- arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona, nonche' da tavolino specchio e cestino rifiuti per camera;
- locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq 25 per i primi dieci posti letto e mq 0 50 per ogni posto letto in piu';
- idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;
- cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall' autorita' sanitaria competente;
- servizio di telefono ad uso comune.
Chi può esercitare l’attività
Enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro oppure enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Come si accede
Il soggetto interessato è tenuto a presentare al Servizio Attività Economiche una domanda (scaricabile da questa pagina web) in bollo da euro 14,62 redatta su apposito modello corredata della documentazione ivi indicata.
A seguito della domanda viene rilasciata l’autorizzazione amministrativa ai sensi della L.R. 1992 n.13 insieme al Nulla Osta sanitario previsto dall’art. 231 del R.D. 1934 n.1265.
Il rilascio dell' autorizzazione e' subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l' ente gestore ed il Comune allo scopo di definire:
- i soggetti che possono utilizzare le strutture;
- il tipo di gestione e di servizi forniti tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali e' destinata la struttura;
- l' eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
- le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse;
- il regolamento interno per l' uso della struttura.
Nel caso in cui il titolare dell’attività intenda porre a disposizione degli ospiti un servizio di ristorazione e/o di bar dovrà munirsi delle relative autorizzazioni sanitarie ed ambientali (vedi “BAR – RISTORAZIONE” DIA).
Non è richiesto il requisito del Corso di abilitazione professionale.
I referenti
Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche
Tempi
Le autorizzazioni vengono rilasciate entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli allegati indicati nel modulo allegato.
Validità
Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
Esse debbono essere rinnovate nel caso in cui l’immobile in cui si svolge l’attività ricettiva sia soggetto a lavori edilizi che ne trasformino la struttura.
Il titolare che intenda sospendere temporaneamente l'attività deve darne preventivo avviso al Comune e indicarne la durata.
La sospensione non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune di altri 6 mesi per fondati e accertati motivi.
Trascorso tale termine l'attività s'intende definitivamente cessata e l'autorizzazione revocata.
Norme di riferimento
Artt. 2 - 4 Legge Regionale n. 13 del 25/05/1992
Art. 231 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265