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SUAP - PROCEDIMENTO UNICO SEMPLIFICATO

Versione stampabileVersione stampabileVersione PDFVersione PDFServizio alle Imprese e al Territorio
PROCEDIMENTO UNICO SEMPLIFICATO (anche mediante conferenza dei servizi o comportante la variazione di strumenti urbanistici) – ART.18 L.R. 9/1999

 IN VIGORE FINO AL 30 SETTEMBRE 2011
In questa modalità operativa il richiedente intende ottenere dalla Pubblica Amministrazione una esplicita autorizzazione a realizzare, modificare o a gestire l'impianto di cui trattasi.
In questo caso il procedimento ha inizio con la presentazione di una unica domanda alla struttura, bollato secondo la normativa vigente.
Nell'ambito del procedimento unico semplificato, le autorizzazioni e i pareri tecnici quali : concessione edilizia, parere preventivo in materia di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ecc. assumono il ruolo di atti istruttori e vengono denominati "endoprocedimenti".
Per semplificare sia la presentazione della domanda che il lavoro del SUAP, la domanda unica dovrà contenere le singole richieste di endoprocedimenti, redatte ognuna utilizzando lo stampato allo scopo predisposto e richiamato nelle singole schede informative, corredate della documentazione elencata all'interno di ogni singolo modello.
A fronte della presentazione della domanda unica, il SUAP redigerà, entro un termine non superiore a 90 giorni dal ricevimento dell'istanza regolare e completa, una autorizzazione unica, in allegato alla quale verranno rilasciati "gli atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti, che le amministrazioni sono tenute a far pervenire al SUAP entro un termine non superiore a quello di conclusione del singolo endoprocedimento".
E' pertanto compito del SUAP:


controllare la completezza della domanda unica: quindi controllare la presenza di tutte le richieste di endoprocedimento necessarie per la completa definizione della specifica attività e la completezza della documentazione necessaria;

comunicare l'avvio del procedimento all'utente;

seguire l'acquisizione degli endoprocedimenti necessari;

sollecitare il rispetto dei tempi da parte di tutti i soggetti interessati dal procedimento unico;

richiedere - per una sola volta ed entro 30 giorni dall'avvio del procedimento - le integrazioni documentali e sostanziali (chiarimenti tecnici) segnalati dagli uffici coinvolti nel procedimento;

convocare la conferenza dei servizi istruttoria in caso di inerzia delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

convocare la conferenza dei servizi su richiesta del privato, in caso di parere negativo da parte di uno o più enti coinvolti;

adottare l'autorizzazione unica, una volta conclusi favorevolmente gli endoprocedimenti.
Il provvedimento conclusivo è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

La Conferenza dei Servizi richiesta a cura del privato.
Qualora uno solo degli enti coinvolti nel procedimento unico si esprima negativamente entro i termini, la pronuncia negativa viene trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento stesso si intende concluso.
Tuttavia il richiedente, entro 20 giorni dalla comunicazione, può richiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
La richiesta di convocazione della conferenza dei servizi è una opportunità, non un obbligo; qualora si ritenga antieconomico ripresentare una nuova pratica ( ad es. nel caso di un grosso progetto).
La conferenza dei servizi verrà convocata a cura del SUAP e si svolgerà con le modalità previste dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici.
Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza.
Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza dei servizi ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
L'esito favorevole della conferenza dei servizi costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente entro 60 giorni il Consiglio comunale.