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S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività

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Edilizia - Urbanistica > Edilizia Privata

Che cosa fornisce

Dà la possibilità di intraprendere un considerevole numero di interventi edilizi alla data di presentazione della documentazione necessaria all' Ufficio Edilizia Privata, senza attendere alcuna autorizzazione o permesso.

In alcuni casi l'Ufficio provvederà a recapitare formale assenso (ai titolari e al progettista), corredato degli elaborati grafici.


A chi é rivolto

A tutti coloro che intendano effettuare, su immobili di loro proprietà ubicati sul territorio comunale, gli interventi di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 - "Testo Unico dell'edilizia", e cioé:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli in-dicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.

- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

- le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

 Come si accede

La segnalazione certificata di inizio attività va presentata via p.e.c. (con delega della proprietà) all’indirizzo: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

i file dovranno essere in formato pdf (scansionati con firma o firmati digitalmente).

Documenti da produrre

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) e RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA redatte su su apposito modello unificato regionale, che attesti la riconducibilità delle opere da realizzare alle fattispecie ammesse a S.C.I.A., nonché la conformità delle opere da realizzare ai piani territoriali di livello sovra comunale, al P.R.G. vigente, al Regolamento Edilizio Comunale nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie e di tutte le disposizioni applicabili in materia, corredata di duplice copia della DOCUMENTAZIONE TECNICA (elaborati grafici di stato attuale, progetto e raffronto, relazione tecnica, documentazione fotografica, cartografia, ecc.) necessaria ad illustrare dettagliatamente l'intervento;

Ricevuta di versamento dei DIRITTI DI SEGRETERIA effettuato per l'importo e con le modalità risultanti dall'applicazione della deliberazione C.C. 16 del 19.04.05 e s.m.i.

> Elenco dei documenti da produrre

 

Pareri e Nulla osta

  • A.S.L. 4
  • Comune di Lavagna - Demanio Marittimo
  • Ufficio Dogane
  • Ferrovie
  • Città Metropolitana di Genova - Piani di Bacino
  • Città Metropolitana  di Genova - Viabilità
  • Comune di Lavagna  - Vincolo idrogeologico
  • Comune di Lavagna - Viabilità
  • Comune di Lavagna - Ambiente
  • Autostrade
  • ARPAL (terre da scavo - campi elettromagnetici)
  • ENEL
  • IDROTIGULLIO 

 Normativa di riferimento

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 16 art. 22;
 

Tempi standard

I lavori possono avere inizio alla data di presentazione della SCIA all' Ufficio Edilizia Privata ovvero, si ha facoltà di optare per il differimento dell’efficacia della SCIA al decorso del termine dei trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, per il controllo da parte del Comune. I lavori devono concludersi entro tre anni dalla data di inizio lavori.

La Segnalazione certificata di inizio attività é corredata dall'indicazione dell'Impresa cui si intende affidare i lavori e del nominativo del direttore dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, é tenuto a dichiarare nella S.C.I.A. l'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
 

L. 241/1990   Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 

La realizzazione di interventi assoggettati a S.C.I.A. che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica di cui alla PARTE II del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.L.vo 22/1/2004 n. 42) o paesistico-ambientale di cui alla PARTE III dello stesso codice, é subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Non é richiesta l'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'art. 146 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.L.vo 22/1/2004 n. 42) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (art. 149 lett. a) D.L.vo 42/2004).

L'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 é rilasciata dal Comune a cui va espressamente richiesta con apposita domanda in bollo da euro 16,00 corredata di triplice copia di elaborati grafici e relazione di compatibilità paesaggistica, completa di documentazione fotografica panoramica e di dettaglio.

In questo caso l'efficacia della S.C.I.A. decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, subordinato al seguente iter:
- L'autorizzazione paesistico-ambientale potrà essere rilasciata, innanzi tutto, sentito il parere della Commissione per il Paesaggio.
- Il parere della Commissione per il Paesaggio è partecipato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, corredato da una relazione tecnica del Responsabile del Procedimento e dalla documentazione di cui sopra, la quale entro i quarantacinque giorni successivi alla data di ricezione emette il parere vincolante (oppure comunica il preavviso di negativo).
- Entro venti giorni dalla ricezione del parere, il Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali rilascia l'autorizzazione ad esso conforme.


Validità

La Segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di tre anni.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare all' Ufficio Edlizia Privata, con il quale lo stesso attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la S.C.I.A.

Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazione del classamento.

 

La modulistica

   N.B.: alla modulistica andrà allegata la ricevuta di versamento per diritti di segreteria pari a € 115,00 (€ 287,00/€ 572,00      nel caso di S.C.I.A. soggetta alla corresponsione del contributo di costruzione) da effettuare con le seguenti modalità (causale "diritti di segreteria per presentazione C.I.L.A. o S.C.I.A."):

- direttamente presso la Tesoreria Comunale – BPER Banca , Piazza della Libertà, 37 – Lavagna;

- a mezzo di bonifico bancario sul c.c.b codice IBAN  IT55N0538732010000047179391 intestato a Comune di Lavagna – servizio di Tesoreria in essere presso la BPER Banca – Filiale di Lavagna;

- a mezzo versamento sul c.c.p. n° 26792168 intestato a Comune di Lavagna– Servizio Tesoreria.

 

I DIRITTI DI SEGRETERIA VANNO VERSATI ALTRESI' IN CASO DI S.C.I.A. DI FINE LAVORI AI SENSI DELL'ART.25 COMMA 2 L.R.16/08 E S.M.I.

 

 

 

le altre funzioni:

gli altri servizi:

AllegatoDimensione
soggetti_coinvolti.doc121.5 KB
segnalazione_certificata_di_inizio_attivita.pdf1010.38 KB
COM. art.22 opere int. ante 2005.doc97.5 KB
COM. art.22_REL.DESCR_..doc94.5 KB
COM. art.48 opere ante 1967.doc93 KB
COM. art.48_REL.DESCR_..doc101 KB
comunicazione_fine_lavori.doc96.5 KB
CERTIFICATO COLLAUDO FINALE.pdf131.29 KB