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Imposta di Soggiorno
Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 45 del 22/12/2017, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stata istituita l'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, dell'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 24/04/2017 n. 50 ed ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/97.
Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 10 del 07/02/2019, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 15/10/2020 sono state approvate le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2020 e successivi.
L'Imposta di Soggiorno verrà applicata dal 1° marzo al 31 ottobre.
Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ed in ottemperanza a quanto stabilito a seguito dell'adesione del Comune di Lavagna al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria approvata con Deliberazione n. 31 dell'11/08/2017 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.
Presupposto dell'Imposta.
Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Lavagna, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi per hotel, alberghi diffusi, locande, b&b, agriturismi e campeggi/parchi per vacanza ed in misura forfettaria per case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati ad uso turistico e piazzole stanziali in campeggi/parchi vacanza.
Soggetto passivo.
Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Lavagna, che pernotta nelle strutture ricettive del territorio. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura presso la quale soggiorna, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta non è considerato sostituto o responsabile di imposta. Il gestore della struttura ricettiva ospitante è un agente contabile responsabile della riscossione del tributo e del riversamento del medesimo al Comune di Lavagna nonchè titolare di competenze strumentali all'esazione del tributo nei confronti del Comune di Lavagna.
Tariffe
Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., entro la misura massima stabilita dalla Legge.
Le tariffe in vigore per l'anno 2020 e successivi sono state adottate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 138 del 15/10/2020 e di seguito riportate:
Hotel 5*......................................................................... 5,00 € persona / giorno
Hotel 4*......................................................................... 4,00 € persona / giorno
Hotel 3*......................................................................... 1,50 € persona / giorno
Hotel 2*......................................................................... 1,00 € persona / giorno
Hotel 1*......................................................................... 1,00 € persona / giorno
Alberghi diffusi................................................................ 1,00 € persona / giorno
Locande......................................................................... 1,00 € persona / giorno
B&B............................................................................... 1,00 € persona / giorno
Agriturismo..................................................................... 1,00 € persona / giorno
Campeggi/Parchi per vacanza............................................ 0,50 € persona / giorno
Piazzole stanziali in campeggi / Parchi per vacanza..............15,00 € (forfettaria x anno)
case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza
| soggiorni da 1 a 7 giorni 8,00 € / alloggio soggiorno da 8 a 15 giorni 10,00 € / alloggio Per soggiorni superiori al mese la tassa di soggiorno non è dovuta
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Esenzioni ed agevolazioni
Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) I gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
c) I soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie presenti sul territorio comunale e su quello dei comuni confinanti, in ragione di un accompagnatore per paziente;
d) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
f) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco ed agli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
g) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
h) I soggetti residenti nel Comune di Lavagna.
L'applicazione dell'esenzione è subordinata (ad esclusione della lettera a) alla presentazione da parte del soggetto passivo del tributo al gestore della struttura ricettiva, del modulo di autocertificazione scaricabile e messo a disposizione dal Comune da inviarsi, da parte del gestore della struttura ricettiva, a mezzo indirizzo PEC: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
Per i gruppi di persone superiori alle 20 unità che giungano con bus turistici, da calcolarsi dando esclusi autisti ed accompagnatori, si applicherà una riduzione dell'imposta pari al 50%.
I soggiornanti in piazzole stanziali in campeggi e parchi vacanza sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno ma sono sottoposti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione di Giunta Comunale.
I soggiornanti in case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati ad uso turistico sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno ma sono sottoposti al pagamento di un importo forfettario nella misura sopra determinata.
In caso di rifiuto al pagamento dell'imposta, il gestore della struttura ricettiva dovrà far compilare al soggetto passivo, il modulo scaricabile e messo a disposizione dal Comune da inoltrarsi successivamente a mezzo indirizzo PEC: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
Modalità di pagamento e adempimenti
In base all'Art. 4 comma 1 ter del D.Lgs. 23/2011 il Gestore della struttura ricettiva è l'unico soggetto responsabile del pagamento e del riversamento dell'Imposta di Soggiorno e le piattaforme come AirBnB non hanno alcun ruolo nella raccolta e versamento dell'Imposta di Soggiorno.
Si veda comunicazione dell'Ente alla società AirBnB Ireland UC (scarica qui)
L'Imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio, da parte del gestore della struttura, di quietanza; nel caso di fattura/ricevuta fiscale, l'importo dell'imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente; in alternativa il gestore dovrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola Imposta di Soggiorno.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'Imposta di Soggiorno.
I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di trasmettere al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ogni mese di riferimento, la dichiarazione mensile contenente l'indicazione del numero di persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo oggetto della rilevazione, l'eventuale numero dei soggetti esenti, con indicazione della causa che dà diritto all'esenzione e presentazione della relativa certificazione, l'eventuale numero di soggetti che hanno rifiutato di pagare l'imposta, con l'indicazione delle generalità e dell'imposta dovuta. La dichiarazione mensile dovrà riportare anche gli estremi di versamento da parte del gestore della struttura ricettiva dell'Imposta di Soggiorno al Comune di Lavagna riscossa per conto dell'Ente per il periodo di riferimento.
La dichiarazione mensile va effettuata mediante il portale condiviso, predisposto dal Comune, al seguente link:
Per assistenza tecnica al software è possibile contattare la società Proxima s.r.l. al numero 02 89605116 nella giornata di venerdì dalle ore 14 alle 18 oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: infoalberghi@proximasrl.net
Dall'anno 2021 è fatto divieto di presentare la dichiarazione mensile a mezzo cartaceo ed a mezzo PEC.
Le dichiarazioni mensili presentate all'ufficio Protocollo o a mezzo PEC non verranno accettate dagli uffici competenti.
Versamenti dell'Imposta di Soggiorno
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Lavagna entro dieci giorni dalla fine di ogni mese di riferimento, con le seguenti modalità:
- in contanti presso lo sportello di tesoreria;
- mediante bonifico bancario sul conto postale dedicato al seguente codice Iban: IBAN: IT-93-F-07601-01400-001041015882 intestato al Comune di Lavagna - Imposta di Soggiorno - Serivizio Tesoreria;
- mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.
Modello 21
Il Conto della Gestione, Modello 21, va generato mediante il Portale dell'Imposta di Soggiorno e consegnato tramite una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo
- tramite PEC firmando digitalmente il documento
- tramite posta raccomandata
Disposizioni in tema di accertamento
Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno nonchè della presentazione del conto di gestione.
Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno si applicano nei confronti del soggiornante le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006. n. 296.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
Sanzioni
Per l'omesso, ritardato o parziale versamento da parte del soggetto passivo dell'Imposta di Soggiorno si applica la sanzione tributaria per il 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997.
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione mensile o del conto di gestione alle prescritte scadenze e per l'omesso o parziale riversamento dell'Imposta di Soggiorno al Comune di Lavagna alle scadenze prefissate da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
Riscossione Coattiva
Le somme dovute all'Ente per l'Imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
Rimborsi
Nei casi di versamento da parte del gestore della struttura ricettiva dell'Imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato in compensazione con i pagamenti dell'Imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nel conto giudiziale.
Nel caso in cui i verasamenti non siano stati compensati, può essere chiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Adempimenti previsti dalla Regione Liguria e dalla normativa vigente
L'articolo 29 della Legge Regionale 1/2024 (di seguito “legge”) definisce gli appartamenti ammobiliati a uso turistico (di seguito “Aaut”) quali unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
Ai sensi di quanto disposto dal comma 595 dell'articolo 1 della legge 178/2020, nei casi in cui un soggetto destini a locazione, breve o per finalità turistica, più di 4 appartamenti nell'ambito del territorio nazionale opera la presunzione che l'attività di locazione sia svolta in forma imprenditoriale.
Gli Aaut non sono soggetti a classificazione, ma sono oggetto di comunicazione da parte del locatore alla Regione; la gestione delle procedure amministrative relative agli Aaut avviene mediante la piattaforma informatica Ross1000.
Gli utenti stranieri che desiderano registrare una locazione sulla piattaforma regionale online Ross1000 devono mettersi in contatto con i nostri uffici al seguente indirizzo email credenzialiaaut@regione.liguria.it
Codice Citra
A seguito dell’inserimento della comunicazione da parte del locatore utilizzando la Webform, Regione registra l’Aaut nel relativo database e rilascia il codice Citra, il rilascio avviene con la pubblicazione dello stesso nel modello CoAaut, che è possibile visualizzare e scaricare dalla sezione Anagrafica di Ross1000.
La pubblicazione del codice Citra, ai sensi di quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative, è obbligatoria e deve essere effettuata con le seguenti modalità:
1. nella home page dei siti Internet e/o nelle pagine delle piattaforme social gestite dai locatari, in un apposito campo o comunque in evidenza;
2. in evidenza nel titolo o nella descrizione nel materiale pubblicitario, promozionale e commerciale prodotto, dai locatori degli Aaut, direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati o altro supporto, con esclusione dei canali on line;
3. in specifici campi ovvero pubblicando in un campo per le fotografie l’immagine del codice oppure nel testo del titolo e/o della descrizione della scheda dell’Aaut nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione, effettuate mediante i canali on line.
La mancata pubblicazione del codice Citra comporta, ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale, l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro
Dopo aver ottenuto il Citra, il comunicante deve contattare il Commissariato di zona o la Questura per la segnalazione degli alloggiati ai fini di pubblica sicurezza (Rif. c.1,2 art.109 Tulps - artt. 1,2 dm 07/01/2013).
Codice CIN
In merito alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del Codice Identificativo Nazionale, si comunica che la procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero del turismo, prevista dall’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, non è ancora entrata in esercizio.
Il Ministero sta operando al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa e ne darà comunicazione con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero del turismo.
Nelle more dell’attuazione, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza
Codice CIN affitti brevi: tutte le regole per richiederlo