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AGENZIE di AFFARI
Commercio ed Attività Economiche
Che cosa sono
Sono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando, dietro compenso, la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Sono escluse dalla competenza comunale quelle attività che sono rimaste di competenza dello stato (recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni) e quelle soggette a specifica disciplina di settore come le agenzie di pratiche automobilistiche (Legge n. 264/1991) e le agenzie immobiliari (di competenza della Camera di Commercio).
Chi può esercitare l'attività
Tutti i cittadini (se extracomunitari, con permesso di soggiorno valido), in nome proprio o come legali rappresentanti di società.
Come si accede
Il soggetto interessato ad aprire un’agenzia di affari (titolare dell’impresa individuale; legale rappresentante della società) deve presentare al Servizio Attività Economiche una dichiarazione di inizio di attività in carta libera in duplice copia, completa di tutte le indicazioni contenute nel modello, disponibile anche presso il Servizio stesso o scaricabile da questa pagina web.
I referenti
Gli operatori dell' Ufficio Commercio ed Attività Economiche
Tempi
L’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Il termine è concepito per consentire al Comune di effettuare eventuali controlli.
L'avvio deve essere comunicato al Comune.
Validità
La dichiarazione non è soggetta a scadenza annuale e abilita l’interessato allo svolgimento dell’ attività in via permanente.
Sussiste peraltro l’obbligo di presentare una ulteriore comunicazione nel caso in cui venga successivamente modificato uno degli elementi dell’attività indicati nella dichiarazione stessa (sede, tariffe, natura dell’impresa, ecc.)
Norme di riferimento
- Art. 115 e 120 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- Artt. 204 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di Esecuzione);
- Artt. 19 e 21 Legge n. 241/1990.
Note
Al momento dell'inizio dell'attività il richiedente deve essere munito del Tariffario dei Compensi vidimato dal Servizio Attività Economiche e del Registro degli Affari.